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lunedì 24/11/2025 • 13:49

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Superbonus: immodificabilità dell'opzione tra cessione del credito e sconto in fattura

L'errore dell'intermediario nella comunicazione dell'opzione tra sconto in fattura e cessione del credito è sostanziale e non rettificabile dopo la scadenza del termine legale (16 marzo). L'impresa edile non può beneficiare delle condizioni più favorevoli dello sconto in fattura, ma conserva il diritto di utilizzare il credito come cessionario, cedendolo unicamente a soggetti qualificati (Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di correggere un errore materiale nell'opzione esercitata per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alla detrazione, per interventi Superbonus e bonus facciate.

L'istante ha eseguito interventi su un immobile condominiale, applicando lo "sconto in fattura" alle relative fatture emesse nel 2023 e 2024. Nelle comunicazioni telematiche inviate dal condominio per usufruire dell'opzione, l'intermediario ha erroneamente barrato la casella per la "cessione del credito" anziché quella per lo "sconto in fattura".

L'impresa aveva già accettato e parzialmente compensato il credito relativo alle fatture del 2023. Chiedeva se l'errore fosse da considerarsi "formale," permettendo la fruizione del credito come sconto in fattura, e, in caso affermativo, quali modalità utilizzare per la regolarizzazione. L'istante riteneva l'errore formale, richiamando un precedente dell'Agenzia (Risp. AE 590/2020) che ammetteva la correzione prima dell'utilizzo del credito.

L'Agenzia ha ribadito che l'opzione è manifestata dal contribuente mediante il modello allegato ai provvedimenti attuativi dell'art. 121 DL 34/2020, che prevede la possibilità di barrare in alternativa la casella "contributo sotto forma di sconto" o quella relativa alla "cessione del credito d'imposta".

Pur prendendo atto del precedente (Risp. AE 590/2020), l'Agenzia ha evidenziato che i successivi mutamenti normativi precludono l'invio di una nuova comunicazione sostitutiva una volta decorsi i termini di legge (il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa). Inoltre, l'errore sulla scelta tra sconto in fattura e cessione del credito, in presenza di accettazione di crediti derivanti da comunicazioni non corrette, non rientra tra gli errori "formali" che possono essere corretti con una semplice comunicazione via PEC.

In passato, era ammesso l'annullamento dell'accettazione e l'invio di una comunicazione sostitutiva tramite la "remissione in bonis" anche dopo la scadenza del termine. Tuttavia, il DL 39/2024, ha inibito tale possibilità.

L'Agenzia ha concluso che, sebbene gli accordi tra le parti sembrassero dimostrare l'intenzione di optare per lo sconto in fattura, la mancata modifica tempestiva delle scelte operate (previa rinuncia al credito da parte del cessionario) rende valida la rinuncia alla detrazione in cambio di un credito, ma non è possibile beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura.

L'impresa edile (istante), nella sua qualità di cessionario, conserva comunque il diritto di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo ai soli soggetti qualificati previsti dall'art. 121 c. 1 lett. b) DL 34/2020 (banche, intermediari finanziari, ecc.).

Fonte: Risp. AE 24 novembre 2025 n. 295

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