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giovedì 13/11/2025 • 12:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Superbonus sismico: detrazione anche senza contributo pubblico

Il Superbonus 110% per interventi sismici spetta anche se il contribuente non ha richiesto o rinunciato formalmente al contributo pubblico per la ricostruzione. Determinante è il nesso causale tra danno e sisma certificato dalla scheda AeDES. Il beneficio si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, anche se la CILAS è intestata al coniuge (Ris. AE 13 novembre 2025 n. 66).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 13 novembre 2025 n. 66, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione del Superbonus 110% per gli interventi su immobili danneggiati da eventi sismici, relativamente alla possibilità di usufruire della detrazione anche in assenza della richiesta o della rinuncia formale al contributo pubblico per la ricostruzione.

Nessun vincolo alla richiesta o rinuncia formale del contributo
Per poter accedere al Superbonus sismico non è necessario aver richiesto o formalmente rinunciato al contributo pubblico per la ricostruzione, a meno che non si intenda beneficiare del raddoppio dei limiti di spesa previsto solo in casi specifici. La normativa attuale consente di fruire della detrazione al 110% per le spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, anche se il contributo per la ricostruzione non è stato mai richiesto o non era concretamente disponibile.

Condizione essenziale: nesso causale certificato
Per poter accedere all'agevolazione, è indispensabile che il danno sia direttamente conseguente all'evento sismico. Questo nesso causale deve essere certificato tramite la scheda AeDES o documento equivalente, con esito di inagibilità B, C o E, che attesti la conseguenzialità e la gravità del danno.

Detrazione su spese effettivamente rimaste a carico
Il principio guida affermato dall'Agenzia delle Entrate è che il Superbonus spetta solo sulle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente, quindi quelle non coperte da eventuali contributi ricevuti. Il beneficio non si applica alle spese che sono state rimborsate e non hanno concorso alla formazione del reddito.

Quando è richiesta la rinuncia formale?
La rinuncia formale al contributo pubblico è necessaria solo se si vuole accedere al raddoppio dei limiti di spesa previsto dalla normativa. In tutti gli altri casi, la detrazione si applica automaticamente sulla parte della spesa non coperta da contributi.

CILAS intestata al coniuge: nessun ostacolo
Un altro aspetto importante riguarda la titolarità della CILAS: la detrazione spetta anche se la comunicazione di inizio lavori (CILAS) è intestata al coniuge proprietario dell'immobile, purché il familiare convivente sostenga le spese e ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.

Spese ammesse e condizioni
La detrazione al 110% si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi di riparazione, miglioramento sismico, sicurezza statica e antisismica su immobili ubicati in territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in poi, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sia stata certificata l'inagibilità dell'immobile a seguito del sisma.

Fonte: Ris. AE 13 novembre 2025 n. 66

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