X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Traduzione
  • ARGOMENTI
  • Contributi
Altro
+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 6 min.

Cariche pubbliche, elettive ed attività sociali

L'art. 31 L. 300/70 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.         

I presupposti essenziali per l'accredito figurativo sono, pertanto, il possesso della documentazione richiesta dal citato articolo 3 e la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS).

Ai fini dell'accredito figurativo è necessaria la verifica dell'atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest'ultimo. Tale atto deve avere necessariamente data antecedente al periodo di aspettativa concesso.

Di conseguenza l'accredito figurativo in argomento non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell'attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito (Mess. 21 novembre 2025 n. 3505).

Nel caso in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.

Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso di efficacia, non risulti già agli atti della Struttura territoriale e sia irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l'irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali). Si precisa che la sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell'accredito figurativo.

La medesima documentazione sostitutiva può essere prodotta nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità (novazione soggettiva di parte datoriale nel rapporto di lavoro) e non già nei casi di successione di rapporti di lavoro con soluzione di continuità.

Attività sindacali

Ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa, l'incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto.

Il principio esposto, infatti, sottolinea la necessità di chiarezza e formalità dell'investitura della carica sindacale non essendo rilevante verificare l'attività concretamente svolta.

A supporto di tale tesi anche la Corte di Cassazione con varie sentenze riconduce la legittimità dell'accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell'investitura e della conformità statutaria della carica

La giurisprudenza ha evidenziato che l'elemento determinante, ai fini del diritto all'accredito figurativo, è la conformità dell'incarico alle norme statutarie e la sua attribuzione formale con atto scritto, mentre le modalità operative con cui viene esercitata la funzione rappresentativa non assumono rilievo ai fini della valutazione.

Fonte: Mess. INPS 21 novembre 2025 n. 3505

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Fisco LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Esclusione IVA per i rimborsi dei permessi retribuiti agli amministratori pubblici

I rimborsi versati dagli enti locali ai datori di lavoro per le assenze dei dipendenti con incarichi elettivi non sono soggetti a IVA. Tali r..

di Giorgia Quinzi - Dottoranda di ricerca in Diritto Europeo presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Approfondisci con


Lavoratore in aspettativa sindacale: gestione della contribuzione

Un insegnante di scuola pubblica svolge attività sindacale e ha richiesto l'aspettativa non retribuita. L'organizzazione sindacale ha stipulato un contratto di co.co.co con l'insegnante. L'organizzazione sindacale dovrà ..

di

Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Servizio riservato agli abbonati.

Sei già abbonato? Accedi.
Per fruire di tutti i servizi e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia!

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”