
giovedì 20/11/2025 • 12:39
L’INPS, con Circ. 19 novembre 2025 n. 144, fornisce le istruzioni operative per l’accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'assegno straordinario che spetta, nel quadro dei processi di esodo, ai lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
redazione Memento
Premessa
Con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023 l'INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 4 agosto 2023.
Con Circ. 19 novembre 2025 n. 144, lo stesso Istituto fornisce istruzioni in merito all'accesso all'assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.
Prestazioni erogate dal Fondo
Il Fondo assicura le seguenti prestazioni:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni;
f) versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Prestazioni straordinarie
In via straordinaria il Fondo prevede l'erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell'accordo aziendale
I datori di lavoro interessati devono presentare alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la posizione aziendale (sulla base della matricola principale) un accordo sindacale che individua, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo, indicando altresì la Struttura territoriale dell'Istituto presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è la Struttura territorialmente competente in base alla matricola.
Unitamente al citato accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura territoriale - tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando l'oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”, reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” - la domanda di accesso alla prestazione straordinaria (modulo “AP159”), pubblicata nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
Requisiti del lavoratore
L'accesso all'assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all'AGO, nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale.
A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e in applicazione dell'Accordo di recesso (WA), dell'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020.
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.
Presentazione della domanda
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l'apposito servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell'impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell'INPS, all'indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.
Misura e durata della prestazione
Il Fondo eroga un assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale nel limite massimo di 60 mesi.
Il valore dell'assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versata dal datore di lavoro al Fondo, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d'iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata.
Il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Per l'anno 2025, l'aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è pari al 33%. La medesima aliquota si applica agli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) l'aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota viene computata tenendo conto dell'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si tiene conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro.
Cumulabilità con i redditi da lavoro
L'assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo.
Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata
Compilazione UNIEMENS
I lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all'interno dell'elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente nuovo codice:
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Codice |
Significato |
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FT |
Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Filiera Telecomunicazioni |
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