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Incentivi fiscali per le reti d'impresa: cosa ci si aspetta?

L'art. 1 DDL PMI reintroduce un'agevolazione fiscale - già prevista dall'art. 42 c. 2-quater DL 78/2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 - per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3 c. 4-ter e ss. DL 5/2009.

Nel dettaglio, viene previsto, ai sensi del comma 1, un regime di sospensione d'imposta relativamente alla quota degli utili dell'esercizio destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. L'agevolazione opera per gli utili realizzati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed interessa la quota degli stessi imputata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato per le predette finalità di investimento.

Gli utili accantonati non concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva non è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio ovvero quando viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo non concorre alla formazione del reddito d'impresa e non può comunque superare il limite 1.000.000 di euro annui.

Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa. Il beneficio è vincolato alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Didattico ricordare che la disciplina del contratto di rete è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 3 c. 4-ter e ss. DL 5/2009. Tali norme hanno subìto successive modifiche ed integrazioni (cfr., in particolare, l'art. 45 DL 83/2012, l'art. 36 DL 179/2012, nonché l'art. 12 L. 81/2017).

A tale riguardo, si rappresenta che l'espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata proprio con la L. 81/2017 che, all'articolo 12, comma 3, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, ha riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la facoltà di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui al sopra citato art. 3 c. 4-ter e ss. DL 5/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia (cfr. sul punto, parere MISE, 28 gennaio 2020 - prot. 23331).

In forza di quanto disposto dal medesimo articolo 3, comma 4-ter, con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a: - collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero; - a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora - a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese.

Il contratto di rete può prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso (c.d. elementi facoltativi del contratto di rete).

Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, fatta salva la facoltà di acquisto della stessa a condizione che il contratto sia stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente.

Tornando all'esame del DDL, il comma 2 prevede che l'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 45 milioni di euro, ripartiti in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e salvo che la rete non acquisti la soggettività giuridica, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 1.

Si rammenta, al riguardo, che la medesima agevolazione aveva già trovato applicazione, ai sensi dell'art. 42 c. 2-quater DL 78/2010, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.

Il comma 3 demanda a un successivo provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2.

Infine, al comma 4 sono previste le coperture finanziarie per gli oneri derivati dalla norma.

E' da rilevare, giusto quanto stabilito dalla decisione C(2010)8939 final del 26 gennaio 2011, relativamente alla analoga misura introdotta dal DL 78/2010, che la sospensione d'imposta non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 par. 1 TFUE, avendo carattere generale e non selettivo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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