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Una segretaria part-time, impiegata nello studio di un medico di base, è licenziata per giustificato motivo oggettivo in concomitanza del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), culminato nell'avvio di una procedura di fecondazione in vitro (Fivet), che aveva intrapreso. La donna impugna il licenziamento innanzi al Tribunale di Udine sostenendo la sua discriminatorietà per ragioni legate al genere e alla maternità.

Il giudice di primo grado rigetta la domanda, ritenendo non dimostrata la discriminazione. La Corte d'appello di Trieste, all'esito di un'ampia istruttoria, riforma integralmente la decisione, dichiara la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio.

Secondo i giudici del gravame, diversi elementi concorrono a delineare una presunzione di discriminazione di genere:

  • la tempistica del licenziamento, coincidente con la fase più avanzata e delicata del trattamento di PMA;
  • la conoscenza, da parte del datore (medico di base della stessa lavoratrice e prescrittore dei farmaci per la terapia), dell'esatta situazione clinica;
  • la mancanza di una reale necessità organizzativa;
  • l'anomalia del fatto che nessuno degli altri collaboratori dello studio fosse stato licenziato.

Il datore di lavoro ricorre contro tale pronuncia in Cassazione che, con ordinanza 31 agosto 2025, n. 24245, la conferma integralmente.

Quadro normativo

Il caso si iscrive nel solco della tutela della maternità e della parità di trattamento di cui al Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). In particolare, a rilevare sono due disposizioni:

  • la prima è l'art. 25, che vieta la discriminazione fondata sul sesso o sullo stato di gravidanza e, dunque, qualsiasi trattamento meno favorevole a causa della maternità, anche potenziale o in itinere;
  • la seconda è l'arti. 40, che stabilisce un regime probatorio attenuato in favore della vittima di discriminazione. Secondo esso: “quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto provare l'inesistenza della discriminazione”. Una disposizione che, in linea con l'art. 19 della Dir. CE 54/2006, non introduce un'inversione automatica dell'onere della prova, ma impone al datore di lavoro, una volta emersi elementi indiziari concreti, di dimostrare l'assenza di intenti discriminatori.

Tali norme trovano il loro ancoraggio costituzionale anzitutto negli articoli 3, 31 e 37 della Carta dei diritti, che impongono la parità tra i sessi e la tutela della maternità.

Nel caso in esame, l'iter logico della Cassazione si snoda lungo quattro traiettorie:

  1. la concomitanza temporale tra la comunicazione dell'avvio della procedura di PMA (in particolare della Fivet) e il licenziamento costituisce un elemento indiziario idoneo a fondare la presunzione di discriminazione;
  2. a nulla rileva che, come era noto, i precedenti tentativi di inseminazione assistita si fossero conclusi senza successo, in quanto circostanza inidonea a determinare la convinzione del datore di lavoro che anche l'ultimo di essi scontasse lo stesso esito;
  3. la valutazione degli indizi, seppur non gravi, ma precisi e concordanti, è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione eccetto il caso di manifesta illogicità;
  4. il ragionamento della Corte d'appello ha trovato articolazione su una pluralità di elementi logici e fattuali, e non soltanto sul dato cronologico.

A derivarne, sul piano sostanziale, è un assunto fondamentale: l'avvio di un percorso medicalmente assistito per la maternità costituisce una condizione protetta dal diritto antidiscriminatorio nazionale ed europeo. Con conseguente nullità del licenziamento che colpisce l'eventuale futura mamma; in coerenza con il principio di effettività della tutela antidiscriminatoria, fondato sul valore della dignità della persona e sulla libertà di autodeterminazione riproduttiva, nonché con il nutrito orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle lavoratrici sin dalla fase pre-maternità, valorizzando il ruolo della prova presuntiva e l'ampiezza del concetto di discriminazione di genere. Ciò con conseguente illeceità di ogni comportamento datoriale in grado, anche solo indirettamente, di pregiudicare l'esercizio della libertà di scelta procreativa e della pari opportunità professionale.

In tale direzione, la Cassazione ha infatti più volte precisato che la discriminazione non richiede la prova dell'intento soggettivo di nuocere, ma può desumersi anche da comportamenti oggettivamente pregiudizievoli per la lavoratrice in quanto donna o futura madre (tra molte, Cassazione n. 3361/2023 e Cassazione n. 25543/2018).

In definitiva, ad essere richiamata è ancora una volta il dovere delle imprese sul dovere di formulare valutazioni organizzative ed adottare condotte neutrali rispetto al genere.

Con una consapevolezza importante, quella di William Ross Wallace: la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni Unite

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