Una segretaria part-time, impiegata nello studio di un medico di base, è licenziata per giustificato motivo oggettivo in concomitanza del percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA), culminato nell'avvio di una procedura di fecondazione in vitro (Fivet), che aveva intrapreso. La donna impugna il licenziamento innanzi al Tribunale di Udine sostenendo la sua discriminatorietà per ragioni legate al genere e alla maternità.
Il giudice di primo grado rigetta la domanda, ritenendo non dimostrata la discriminazione. La Corte d'appello di Trieste, all'esito di un'ampia istruttoria, riforma integralmente la decisione, dichiara la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio.
Secondo i giudici del gravame, diversi elementi concorrono a delineare una presunzione di discriminazione di genere:
Il datore di lavoro ricorre contro tale pronuncia in Cassazione che, con ordinanza 31 agosto 2025, n. 24245, la conferma integralmente.
Quadro normativo
Il caso si iscrive nel solco della tutela della maternità e della parità di trattamento di cui al Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). In particolare, a rilevare sono due disposizioni:
Tali norme trovano il loro ancoraggio costituzionale anzitutto negli articoli 3, 31 e 37 della Carta dei diritti, che impongono la parità tra i sessi e la tutela della maternità.
Nel caso in esame, l'iter logico della Cassazione si snoda lungo quattro traiettorie:
A derivarne, sul piano sostanziale, è un assunto fondamentale: l'avvio di un percorso medicalmente assistito per la maternità costituisce una condizione protetta dal diritto antidiscriminatorio nazionale ed europeo. Con conseguente nullità del licenziamento che colpisce l'eventuale futura mamma; in coerenza con il principio di effettività della tutela antidiscriminatoria, fondato sul valore della dignità della persona e sulla libertà di autodeterminazione riproduttiva, nonché con il nutrito orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela delle lavoratrici sin dalla fase pre-maternità, valorizzando il ruolo della prova presuntiva e l'ampiezza del concetto di discriminazione di genere. Ciò con conseguente illeceità di ogni comportamento datoriale in grado, anche solo indirettamente, di pregiudicare l'esercizio della libertà di scelta procreativa e della pari opportunità professionale.
In tale direzione, la Cassazione ha infatti più volte precisato che la discriminazione non richiede la prova dell'intento soggettivo di nuocere, ma può desumersi anche da comportamenti oggettivamente pregiudizievoli per la lavoratrice in quanto donna o futura madre (tra molte, Cassazione n. 3361/2023 e Cassazione n. 25543/2018).
In definitiva, ad essere richiamata è ancora una volta il dovere delle imprese sul dovere di formulare valutazioni organizzative ed adottare condotte neutrali rispetto al genere.
Con una consapevolezza importante, quella di William Ross Wallace: la mano che fa dondolare la culla è la mano che regge il mondo.
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Paolo Patrizio
- Avvocato - Professore - Università internazionale della Pace delle Nazioni UniteRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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