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Il tema della liquidazione dei compensi per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti alle commissioni tributarie si conferma di grande attualità per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Il Consiglio Nazionale, rispondendo a un quesito dell'Ordine di Bari, ha confermato che, in assenza di accordo scritto tra le parti, la determinazione del compenso deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal DM 140/2012, con particolare riferimento al Capo III e alla Tabella C (PO CNDCEC 95/2025).

Le attività di rappresentanza e assistenza giudiziaria sono espressamente regolate dall'art. 28, comma 2 del decreto, che stabilisce come il compenso debba essere determinato in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni e interessi oggetto dell'atto impugnato, applicando una percentuale che può variare tra l'1% e il 5% di detto importo. Viene quindi esclusa la possibilità di liquidare i compensi in base ai parametri previsti per gli avvocati, anche nei casi di patrocinio legale dinanzi alle Corti di giustizia tributaria.

Il Consiglio evidenzia che la giurisprudenza più recente, così come la normativa (ad esempio il nuovo art. 59 c. 6 D.Lgs. 175/2024 in vigore dal 1° gennaio 2026), conferma l'obbligo di applicare i parametri previsti per la singola categoria professionale. Solo in caso di mancanza di una disciplina espressa, il giudice può ricorrere in via analogica ad altre disposizioni, circostanza che non ricorre nel caso delle liquidazioni per incarichi davanti alle commissioni tributarie.

Il Consiglio dell'Ordine, quindi, può rigettare richieste di liquidazione fondate su parametri diversi da quelli specifici, motivando la decisione o eventualmente chiedendo ulteriori chiarimenti o integrazioni. Si tratta di una posizione chiara che tutela la professionalità dei dottori commercialisti e garantisce la corretta applicazione delle norme di settore, offrendo certezza agli iscritti e agli assistiti. 

Fonte: PO CNDCEC 95/2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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