Compenso consulenza tecnica di parte: quali parametri applicare?
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a un quesito dell'Ordine di Milano in merito ai parametri applicabili per la determinazione del compenso della consulenza tecnica di parte. In particolare, è stato chiesto se, oltre ai parametri di cui all'art. 21 DM 140/2012, possano essere utilizzati anche quelli previsti dall'art. 22 in caso di incarichi riguardanti la ricostruzione di movimenti bancari (PO CNDCEC 11 novembre 2025 n. 102).
La risposta è chiara: per la determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si deve fare riferimento principalmente al DM 140/2012, in particolare al Capo III e alla Tabella C allegata. L'art. 17 individua i parametri generali che tengono conto del valore, della natura della pratica, della complessità, dell'urgenza, dei risultati ottenuti, dell'impegno e del pregio dell'opera prestata. Per la consulenza tecnica di parte, si applica l'art. 21, che prevede la liquidazione secondo quanto indicato dal riquadro 3 della Tabella C.
Le attività disciplinate dall'art. 22 riguardano invece la revisione contabile e sono considerate autonome e distinte rispetto a quelle dell'art. 21, con criteri di liquidazione differenti. Non è quindi possibile una duplicazione dei compensi: l'applicazione dei parametri dipende esclusivamente dalla tipologia di attività concretamente svolta dal professionista. Il compenso è inoltre onnicomprensivo, includendo anche le attività accessorie.
In conclusione, per la consulenza tecnica di parte, il riferimento resta l'art. 21 DM 140/2012, mentre l'art. 22 si applica solo alle attività di revisione contabile. Questa distinzione garantisce trasparenza e correttezza nella liquidazione dei compensi e tutela sia i professionisti che i clienti.
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