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lunedì 17/11/2025 • 06:00

Fisco ENTRO IL 1° DICEMBRE

IRES premiale: versamento acconto 2025 solo con metodo previsionale

Entro il 1° dicembre, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono versare gli acconti IRPEF, IRAP e IRES riferiti al 2025. Particolare attenzione devono prestare le società che, nel 2025, hanno intenzione di applicare l'IRES premiale, in quanto, in merito alla determinazione dell'acconto 2025, possono applicare esclusivamente il metodo previsionale.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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Soggetti beneficiari e condizioni per la riduzione dell’aliquota IRES

La disciplina attinente l'IRES premiale è contenuta nell'art. 1 c. 436-444 L. 207/2024, laddove si prevede, per il solo periodo d'imposta 2025, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, a determinate condizioni.

Il DM 8 agosto 2025, reca le disposizioni attuative della disciplina agevolativa della riduzione dell'aliquota, nonché alcune norme di coordinamento con gli istituti dell'ordinamento tributario su cui si determinano riflessi a causa della fruizione del beneficio in esame.

Come disposto dall'art. 3 del suddetto decreto, soggetti beneficiari dell'IRES ridotta, sono individuati nell'art. 73 c. 1 lett. a), b) e d) TUIR, ossia:

  • le S.p.a. e le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato relativamente alle loro stabili organizzazioni italiane.

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto attuativo, per applicare la richiamata riduzione, è necessario che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • accantonamento ad apposita riserva di una quota minima pari all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
  • destinazione di una quota pari ad almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a investimenti nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'art. 38 DL 19/2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), che siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, vale a dire entro il 31 ottobre 2026.

Le ulteriori condizioni, stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale, che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano beneficiare della agevolazione in oggetto, sono di seguito elencate, tenendo conto che, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

  • il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  • siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
  • l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Determinazione e versamento degli acconti IRES per il 2025

Il c. 443 del summenzionato art. 1, specifica che, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando le disposizioni dell'IRES premiale.

Ai fini della pianificazione degli acconti, la normativa disponibile prevede espressamente una regola speciale solo per l'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i “solari”, l'acconto 2026), stabilendo che tale acconto si determina senza tenere conto della riduzione dell'aliquota. La stessa fonte nulla dispone per gli acconti dovuti per l'anno 2025.

In assenza, nella documentazione a disposizione, di una deroga specifica per il calcolo degli acconti 2025, si è dell'avviso che si deve fare riferimento alle regole ordinarie di determinazione degli acconti IRES (metodo storico/metodo previsionale e ripartizione in prima e seconda rata), come desumibile dalle prassi contabili esemplificative: acconto complessivo parametrato all'imposta dell'anno precedente e ripartito in due rate.

Ne deriva che, è possibile applicare il metodo storico o, in alternativa, quello previsionale.

Con il primo metodo, il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente periodo d'imposta 2024 mentre, con il secondo, il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per il periodo d'imposta 2025 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio.

Con riguardo al metodo previsionale, appare doveroso evidenziare che, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia delle Entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del c.d. avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

In merito all'IRES premiale, è da ritenere possibile l'applicazione del metodo previsionale, per cui per la determinazione dell'acconto dovuto per il 2025, si tiene conto dell'eventuale applicazione dell'aliquota ridotta del 20% ove si prevedano soddisfatte le condizioni per l'IRES premiale. Tuttavia, deve essere evidenziato che, la normativa, non disciplina specificamente limiti o percentuali diverse per gli acconti 2025, né introduce un obbligo di “sterilizzare” la riduzione nel 2025 (tale obbligo, come precisato, è menzionato solo per l'acconto del periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025). Inoltre, devono essere valutati eventuali errori di calcolo, al fine di evitare le sanzioni come sopra rappresentate.

Da ultimo, è bene rimarcare che, per espresso dettato della disciplina, l'acconto relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, e quindi per i “solari” il 2026, si calcola senza considerare la riduzione d'aliquota (quindi, come se l'aliquota fosse quella ordinaria), a prescindere dall'applicazione dell'IRES premiale nell'anno di competenza.

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