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Nel caso oggetto dell'ordinanza n. 28367 del 27 ottobre 2025 della Corte di Cassazione, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda presentata dall'INPS e fondata su un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso nei confronti di una società, ritenendo che essi fossero stati già compensati con le retribuzioni anticipate ai lavoratori collocati in CIGS.

La pronuncia veniva confermata in appello. La Corte distrettuale riteneva che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente: la società, a suo parere, aveva presentato la relativa richiesta all'INPS (accolta) nei termini previsti dall'art. 7 D.Lgs. 148/2015. Non assumeva rilievo, invece, la data dell'effettivo conguaglio, rappresentando questo il momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano pregiudicare il richiedente. La decadenza risultava, quindi, interrotta dalla richiesta di conguaglio, costituente il primo atto del procedimento amministrativo.

Avverso la decisione di secondo grado ricorreva in cassazione l'INPS, affidandosi ad un solo motivo, a cui resisteva la società con controricorso.

L'INPS, in particolare, eccepiva che il citato art. 7 desse rilievo non alla domanda di autorizzazione al conguaglio, ma al conguaglio stesso, che costituisce una compensazione legale tra contributi e retribuzioni anticipate a titolo di CIGS. Pertanto, la domanda di autorizzazione al conguaglio sarebbe ininfluente operando il conguaglio in via automatica.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere la causa, sottolinea che, ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.Lgs. 148/2015, l'importo dell'integrazione salariale - sia ordinaria che straordinaria - viene anticipato dall'impresa e, in seguito, “rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”.

Nel caso di specie non era stata presentata domanda di rimborso delle anticipazioni; la società aveva optato per il meccanismo del conguaglio, che si realizza versando un ammontare contributivo pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 D.Lgs. 148/2015, il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati, a pena di decadenza, “entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”.

Sul punto i giudici di merito hanno ritenuto sufficiente la presentazione della richiesta di conguaglio per impedire la decadenza mentre secondo l'Istituto, nel caso del conguaglio, la decadenza è impedita solo mediante il conguaglio stesso.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 7 c. 3 D.Lgs. 148/2015 correla la decadenza alla “richiesta di rimborso” oppure al “conguaglio”. Dal tenore letterale della norma non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio. Tale istituto non s'inserisce in alcun iter procedimentalizzato che preveda domanda di conguaglio e successiva autorizzazione da parte dell'INPS, bensì opera come meccanismo automatico di azzeramento delle reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria.

Il regime del conguaglio, previsto da varie norme in materia previdenziale, è infatti riconducibile alla compensazione impropria (cfr. Cass. 14711/07). Pertanto, il saldo contabile tra credito per anticipazioni a titolo di CIG e debito contributivo opera in modo automatico, senza necessità di richiesta di parte o autorizzazione dell'INPS. Esso opera per effetto e alla data del pagamento all'INPS della differenza contributiva tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali.

Nel caso di specie, continua la Corte di Cassazione, la CIGS fu concessa alla società dal 3 agosto 2014 al 2 febbraio 2015 con decreto ministeriale del 21 maggio 2015. Il 16 giugno del medesimo anno la stessa presentò domanda di autorizzazione al conguaglio tra le retribuzioni anticipate a titolo di CIGS ed i contributi previdenziali. L'INPS autorizzò il conguaglio il 23 febbraio 2016 ed il successivo 1° maggio la società versò l'importo residuo a titolo di contributi dovuti all'esito del conguaglio.

Il termine semestrale (dies ad quem) decorreva dal 21 maggio (ossia dalla data di emissione del decreto) e scadeva il 21 novembre 2015. Il periodo di paga in cui scadeva tale termine era quello di novembre, per cui, ai sensi dell'art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997, i contributi avrebbero dovuto essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di novembre, ovvero entro il 16 dicembre 2015. Secondo la Corte di Cassazione, essendo stato il versamento effettuato il 1° maggio 2016, si è avverata la decadenza dal conguaglio invocata dall'INPS.

La Corte conclude così per la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritiene la causa decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione originaria avverso l'addebito emesso dall'INPS.

Fonte: Cass. Ord. n. 2867 del 27 ottobre 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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