
martedì 11/11/2025 • 13:54
Il trattamento fiscale degli aiuti Covid-19 previsti dall'art. 10-bis DL 137/2020 continua a generare dubbi interpretativi. Assonime, con l'approfondimento 11 novembre 2025, analizza la distinzione tra proventi esenti ed esclusi, le implicazioni per il riporto delle perdite e la necessità di un intervento normativo chiarificatore.
redazione Memento
La detassazione degli aiuti Covid-19 prevista dall'art. 10-bis DL 137/2020 ha posto rilevanti questioni interpretative per imprese e professionisti. Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, questi contributi dovrebbero essere considerati proventi esenti, con conseguente applicazione dell'art. 84 c. 1 terzo periodo TUIR: le perdite fiscali devono essere ridotte in misura corrispondente ai proventi esenti. Tuttavia, il legislatore non ha qualificato esplicitamente tali contributi come proventi esenti o esclusi, limitandosi a stabilire la loro irrilevanza fiscale, generando così incertezza nell'applicazione delle regole sui riporti delle perdite.
Assonime, con l'approfondimento 11 novembre 2025, mette in luce la necessità di chiarimenti normativi per garantire certezza applicativa e tutela delle imprese.
Un punto centrale del dibattito riguarda la distinzione tra proventi esenti, che hanno natura agevolativa, e proventi esclusi, che rispondono a esigenze strutturali. Il richiamo agli artt. 61 e 109 TUIR nella norma induce a riflettere se i contributi Covid-19 debbano essere assimilati ai proventi esenti anche ai fini della disciplina sulle perdite. Tuttavia, secondo una lettura sistematica, la limitazione al riporto delle perdite si applica solo ai proventi esenti espressamente qualificati come tali dalla legge. L'art. 10-bis, infatti, esclude la rilevanza fiscale dei contributi Covid-19 senza specificare la loro natura, e richiama gli artt. 61 e 109 TUIR solo per evitare penalizzazioni nella deduzione dei costi, non per limitare il riporto delle perdite.
Questa incertezza normativa, se non risolta, rischia di generare disparità di trattamento tra imprese che hanno maturato perdite e quelle che hanno comunque avuto una base imponibile. Il rischio è che la finalità agevolativa della norma, pensata per sostenere le imprese durante l'emergenza, venga vanificata da interpretazioni restrittive.
Per superare definitivamente il dubbio interpretativo, emerge la necessità di una norma di interpretazione autentica che chiarisca che la penalizzazione sul riporto delle perdite si applica solo ai proventi esenti espressamente qualificati come tali. Un chiarimento normativo consentirebbe alle imprese di operare in un quadro certo e trasparente, garantendo che il beneficio fiscale previsto per gli aiuti Covid-19 non sia limitato da interpretazioni difformi o restrittive.
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Lelio Cacciapaglia
- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle FinanzeGiuseppe Mercurio
- Dottore Commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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