Il recente decreto-legge "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" (DL 159/2025, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 31 ottobre 2025), pur non costituendo, come da più parti auspicato, una riforma organica del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), interviene su numerosi istituti che, a ben vedere, attengono al “cuore” della materia prevenzionistica.
Un tema su quale il decreto interviene in maniera, potremmo dire, “robusta”, con misure e strumenti rinvenibili in diverse ambiti (in particolare l'art. 5), è quello della formazione: si tratta di misure che, come avremo modo di sottolineare, si muovono su piani di diversi, tutti convergenti versi un unico obiettivo: ossia rendere effettiva ed efficace quella che, proprio alla luce dei principi che sorreggono l'intera normativa prevenzionistica, costituisce la misura primaria e irrinunciabile per una prevenzione che sia realmente mirata ed efficace.
Valutazione dell'efficacia della formazione
Non è un caso che la stessa giurisprudenza di Cassazione abbia più volte ribadito il principio secondo il quale le misure di sicurezza che il datore di lavoro è tenuto ad adottare nei diversi contesti lavorativi, in tanto garantiscono la tutela della salute psico-fisica dei lavoratori, in quanto alla loro attuazione siano adibiti soggetti adeguatamente formati ed informati. Sotto questo profilo il decreto si pone su un piano di evidente continuità con i principi che hanno guidato gli estensori del recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
La valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo - si legge nell'Accordo appena richiamato - ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha suscitato nei partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. E ciò in quanto la valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.
Risorse
Il decreto, al citato art. 5, interviene, in prima battuta, sul sistema del finanziamento di diversi percorsi formativi (attraverso l'integrazione dell'art. 11 del Testo Unico, sulle “attività promozionali”), prevedendo l'utilizzo di significative risorse da parte dell'INAIL , mediante trasferimento annuale delle risorse al Fondo sociale per occupazione e formazione (di importo non inferiore a 35 milioni di euro), per la realizzazione di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale , di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore , nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale.
La previsione appena richiamata nasce evidentemente dalla consapevolezza del crescente impiego di tecnologie innovative, che consente di arricchire l'esperienza formativa, permettendo agli studenti di esercitarsi in ambienti simulati, sicuri e altamente realistici, rafforzando così l'apprendimento tecnico-pratico.
Nella stessa ottica viene previsto il finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche in tal caso viene previsto un importo annuo non inferiore a 35 milioni).
Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività ed in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, è inoltre prevista la promozione, da parte dell'INAIL, di interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche attraverso l'impiego dei Fondi interprofessionali di cui alla L. 388/2000, i quali per la loro natura sono in grado di intercettare in maniera capillare esigenze formative di lavoratori, espressione di settori produttivi diversi e operanti in vari territori.
Particolare attenzione viene inoltre rivolta alle micro, piccole e medie imprese, mediante iniziative di sostegno promosse dall'INAIL, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
La norma affida infine all'INAIL la promozione di campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. Si tratta di una previsione che nasce dall'ormai consolidata consapevolezza (dati INAIL) che una parte significativa degli infortuni anche mortali avviene con (o causa di) un mezzo di trasposto, percentuale che cresce nel caso degli infortuni in itinere.
Formazione degli RLS nelle piccole imprese
Di rilievo l'integrazione apportata in tema di formazione e aggiornamento degli RLS nelle piccole imprese. L'art. 37 c. 11 D.Lgs. 81/2008 considera, ai fini dell'aggiornamento, soltanto le imprese da 15 a 50 dipendenti e quelle che occupano più di 50 lavoratori.
Il nuovo periodo, aggiunto al citato comma 11 dispone ora che “per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza dell'attività svolta.”
Fascicolo elettronico del lavoratore
La nuova normativa aggiorna anche la previsione di cui all'art. 37 c. 14 D.Lgs. 81/2008, con il riferimento, in luogo del libretto formativo del cittadino, al fascicolo elettronico del lavoratore di cui al D.Lgs. 150/2015, nonché al fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL, di cui al DL 48/2023, convertito in L. 85/2023), al cui interno vanno riportate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione ed il cui contenuto è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione. Di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi in materia.
Accreditamento di soggetti che erogano formazione
Il decreto interviene anche sul sistema di accreditamento dei soggetti che erogazione formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 6), la cui individuazione viene rimessa, ai fini dell'innalzamento della qualità dell'offerta formativa, ad un Accordo della Conferenza Stato-Regioni, da adottare, avvalendosi dell'INAIL e previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
In particolare, viene previsto che i criteri ed i requisiti disposti dall'Accordo devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all'adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti - all'evidente fine di garantire una uniformità dell'offerta formativa sull'intero territorio nazionale - devono essere detenuti, ai fini della conferma dell'accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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Paola Martinucci
- Consulente del lavoro e RSPPRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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