
venerdì 07/11/2025 • 14:47
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 7 novembre 2025 n. 289, ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dell'indennità corrisposta a titolo di saldo per la costituzione del diritto di servitù.
redazione Memento
Con la risposta n. 289 del 7 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula dell'atto notarile per la costituzione del diritto di servitù, è assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del c. 1 dell'art. 67 TUIR.
Si ricorda che l'art. 35 c. 1 DPR 327/2001 dispone che qualora sia corrisposta a chi non eserciti un'impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o un'infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'art. 67 c. 1 lett. b) DPR 917/86.
L'art. 1 c. 92 L. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024), ha modificato, dal 1° gennaio 2024:
Nel caso di specie, l'istante dichiara che il 20 ottobre 2021 gli è stata notificata la delibera di approvazione del progetto esecutivo che coinvolge l'area in cui si trova un immobile di proprietà sua e dei suoi familiari. La predetta delibera precisa che l'approvazione del progetto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle occorrenti espropriazioni o, come nel caso di specie, asservimenti. Il 16 dicembre 2021 gli è stato notificato il decreto che autorizzava l'occupazione d'urgenza delle aree interessate.
Con atto notarile del 17 luglio 2024 è stato costituito il diritto di servitù per la linea elettrica sull'immobile ubicato nell'area interessata dai lavori. Per la costituzione del diritto di servitù gli è stata riconosciuta, insieme ai familiari, un'indennità di euro 1.014,12 DPR 327/2001.
Ciò premesso, l'istante chiede chiarimenti in merito all'applicabilità dell'art. 67 c. 1 lett. h) TUIR alla somma ricevuta a saldo a titolo di indennità di servitù. Come confermato dall'AE, l'indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula dell'atto notarile per la costituzione del diritto di servitù, è assoggettata ad imposizione come reddito diverso ai sensi della lett. h) del c. 1 dell'art. 67 TUIR.
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