
lunedì 10/11/2025 • 06:00
Per essere sicuri di raggiungere un trattamento pensionistico adeguato alle proprie aspettative, è possibile ottenere dall'INPS il "doppio calcolo" per la valutazione di convenienza.
L'opzione al calcolo contributivo (art. 1 c. 23 L. 335/1995), ossia la facoltà di determinare con sistema contributivo l'intera pensione, anche con riguardo ai contributi versati sino al 31 dicembre 1995 (che di regola sono valutati con sistema retributivo), nella generalità dei casi determina una riduzione dell'assegno pensionistico.
Il metodo di calcolo contributivo, in effetti, non è basato, come il retributivo, sugli ultimi o migliori redditi, rivalutati secondo l'indice Foi: considera invece la contribuzione accreditata nell'arco dell'intera carriera, rivalutata annualmente secondo la variazione quinquennale del Pil nominale e trasformata in pensione attraverso un coefficiente crescente con l'età, ma adeguato biennalmente alla speranza di vita. Questa differente metodologia di conteggio può riflettersi in penalizzazioni nell'importo dell'assegno INPS anche superiori al 30%, rispetto al calcolo retributivo.
In alcune ipotesi, tuttavia, può risultare conveniente, o comunque può rappresentare una scelta “obbligata”: ad esempio, laddove consenta, grazie all'accesso al riscatto agevolato della laurea (art. 20 c. 6 DL 4/2019), di rendere utili gli anni del corso di studi universitari per accedere prima al pensionamento, pagando un onere ridotto rispetto al riscatto “ordinario”.
Per il lavoratore, comunque, non è semplice capire se e quanto si perde a seguito dell'esercizio di questa facoltà: il ricalcolo interamente contributivo della pensione, difatti, con riguardo alla quota dell'assegno basata sugli anni sino al 1995 compreso, risulta notevolmente complesso e sviluppato su articolate medie contributive e su differenti periodi di riferimento.
Calcolo contributivo delle quote ante 1996: come funziona
Per semplificare, la valorizzazione con sistema contributivo delle quote di pensione originariamente contributive funziona in questo modo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997, per la generalità dei lavoratori del settore privato:
Chi può aderire all'opzione al contributivo
Per poter esercitare la facoltà di opzione, inoltre, l'assicurato deve soddisfare congiuntamente 3 condizioni:
L'INPS ha chiarito, con la circolare n. 54 del 2021, che ai fini del perfezionamento di tali requisiti assumono rilievo anche i periodi oggetto di riscatto, a condizione che la relativa domanda sia presentata contestualmente all'istanza di opzione al sistema contributivo.
Irrevocabilità dell'opzione
L'opzione per il calcolo contributivo diventa irrevocabile quando produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa, ossia:
Una volta diventata definitiva, dall'opzione al contributivo non è più possibile tornare indietro. Appare dunque evidente, anche alla luce delle complessità di calcolo, che sia fondamentale, per il lavoratore, una quantificazione certa e certificata dei riflessi sulla pensione di tale facoltà.
Doppio calcolo a carico dell'INPS
A questo proposito interviene, a favore dell'iscritto, una norma, spesso “dimenticata”: si tratta dell'art. 69 c. 6 L. 388/2000. In base a quanto disposto, come ricordato anche dallo stesso Istituto nel messaggio n.219/2013 e nella circolare 108/2002, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, l'ente previdenziale erogatore deve rilasciare a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico, rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo-misto.
Si è posto spesso il dubbio, in argomento, sull'obbligo di rilascio, da parte delle sedi INPS, del doppio calcolo anche nel corso della vita lavorativa, essendosi diffuso un orientamento di prassi per il quale tale rilascio sarebbe obbligatorio solo laddove l'opzione sia esercitata al momento del pensionamento.
Tuttavia, sia la norma istitutiva dell'obbligo, che la circolare INPS esplicativa in argomento (Circ. 108/2002), non sottopongono espressamente al rilascio del doppio calcolo la condizione della richiesta dell'opzione al momento della pensione. Il messaggio INPS 219/2013, che sembrerebbe subordinare il rilascio del doppio schema all'esercizio della facoltà contestualmente alla domanda di pensione, specifica successivamente che il doppio calcolo vada effettuato al momento del pensionamento solo:
Lasciando dunque dedurre che lo schema di confronto possa essere richiesto anche nel corso della carriera, al momento dell'irrevocabilità dell'opzione.
La soluzione
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, può concludersi che il diritto al doppio calcolo da parte dell’INPS sorga ogni qual volta si palesi l’irrevocabilità della domanda di opzione per il sistema contributivo.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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