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lunedì 10/11/2025 • 06:00

Caso Risolto LAVORO TRANSNAZIONALE

Ricalcolo contributivo della pensione: confronto a carico dell’INPS

Per essere sicuri di raggiungere un trattamento pensionistico adeguato alle proprie aspettative, è possibile ottenere dall'INPS il "doppio calcolo" per la valutazione di convenienza.

di Noemi Secci - Consulente del lavoro - Direttore tecnico-scientifico di PrevidAge

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'opzione al calcolo contributivo (art. 1 c. 23 L. 335/1995), ossia la facoltà di determinare con sistema contributivo l'intera pensione, anche con riguardo ai contributi versati sino al 31 dicembre 1995 (che di regola sono valutati con sistema retributivo), nella generalità dei casi determina una riduzione dell'assegno pensionistico.

Il metodo di calcolo contributivo, in effetti, non è basato, come il retributivo, sugli ultimi o migliori redditi, rivalutati secondo l'indice Foi: considera invece la contribuzione accreditata nell'arco dell'intera carriera, rivalutata annualmente secondo la variazione quinquennale del Pil nominale e trasformata in pensione attraverso un coefficiente crescente con l'età, ma adeguato biennalmente alla speranza di vita. Questa differente metodologia di conteggio può riflettersi in penalizzazioni nell'importo dell'assegno INPS anche superiori al 30%, rispetto al calcolo retributivo.

In alcune ipotesi, tuttavia, può risultare conveniente, o comunque può rappresentare una scelta “obbligata”: ad esempio, laddove consenta, grazie all'accesso al riscatto agevolato della laurea (art. 20 c. 6 DL 4/2019), di rendere utili gli anni del corso di studi universitari per accedere prima al pensionamento, pagando un onere ridotto rispetto al riscatto “ordinario”.

Per il lavoratore, comunque, non è semplice capire se e quanto si perde a seguito dell'esercizio di questa facoltà: il ricalcolo interamente contributivo della pensione, difatti, con riguardo alla quota dell'assegno basata sugli anni sino al 1995 compreso, risulta notevolmente complesso e sviluppato su articolate medie contributive e su differenti periodi di riferimento.

Calcolo contributivo delle quote ante 1996: come funziona

Per semplificare, la valorizzazione con sistema contributivo delle quote di pensione originariamente contributive funziona in questo modo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997, per la generalità dei lavoratori del settore privato:

  • con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 31 dicembre 1985, si determina l'ammontare dei contributi di ciascun anno, moltiplicando la base imponibile annua (entro il massimale) per l'aliquota contributiva in vigore nell'anno considerato;
  • il valore dei contributi deve essere rivalutato ciascun anno su base composita fino al 31 dicembre 1995, utilizzando il tasso annuo di capitalizzazione;
  • il valore ottenuto va diviso per la somma del numero di settimane di contribuzione versata, per determinare la contribuzione media settimanale percepita dall'interessato nel periodo di riferimento;
  • si determina poi il numero di settimane di contribuzione antecedente al periodo di riferimento, cioè sino al 31 dicembre 1985; il numero di settimane viene ridotto in proporzione al rapporto tra l'aliquota contributiva vigente nell'anno considerato e l'aliquota contributiva media degli ultimi 10 anni rispetto al momento in cui si esercita l'opzione;
  • Infine, la contribuzione media settimanale si moltiplica per il numero di settimane (intere) del periodo di riferimento (1986-1995) e per il numero di settimane ridotte del periodo sino al 31 dicembre 1985;
  • il risultato costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, che deve essere rivalutata dal 1996 fino all'anno precedente la data di decorrenza della pensione.

Chi può aderire all'opzione al contributivo

Per poter esercitare la facoltà di opzione, inoltre, l'assicurato deve soddisfare congiuntamente 3 condizioni:

  • non aver maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995;
  • possedere almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 accreditati nel sistema contributivo, quindi successivi al 31 dicembre 1995;
  • risultare in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

L'INPS ha chiarito, con la circolare n. 54 del 2021, che ai fini del perfezionamento di tali requisiti assumono rilievo anche i periodi oggetto di riscatto, a condizione che la relativa domanda sia presentata contestualmente all'istanza di opzione al sistema contributivo.

Irrevocabilità dell'opzione

L'opzione per il calcolo contributivo diventa irrevocabile quando produce effetti giuridici sulla posizione assicurativa, ossia:

  • se l'opzione è esercitata al momento del pensionamento;
  • se è esercitata nel corso della vita lavorativa, non appena il lavoratore:
    • percepisca una retribuzione superiore al massimale contributivo previsto dall'art. 1 c.18 L. 335/1995 (120.607 euro per il 2025; si vedano le circolari INPS n. 177/1996 e n. 42/2009);
    • presenti domanda di riscatto della laurea con il criterio agevolato.

Una volta diventata definitiva, dall'opzione al contributivo non è più possibile tornare indietro. Appare dunque evidente, anche alla luce delle complessità di calcolo, che sia fondamentale, per il lavoratore, una quantificazione certa e certificata dei riflessi sulla pensione di tale facoltà.

Doppio calcolo a carico dell'INPS

A questo proposito interviene, a favore dell'iscritto, una norma, spesso “dimenticata”: si tratta dell'art. 69 c. 6 L. 388/2000. In base a quanto disposto, come ricordato anche dallo stesso Istituto nel messaggio n.219/2013 e nella circolare 108/2002, ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, l'ente previdenziale erogatore deve rilasciare a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico, rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo-misto.

Si è posto spesso il dubbio, in argomento, sull'obbligo di rilascio, da parte delle sedi INPS, del doppio calcolo anche nel corso della vita lavorativa, essendosi diffuso un orientamento di prassi per il quale tale rilascio sarebbe obbligatorio solo laddove l'opzione sia esercitata al momento del pensionamento.

Tuttavia, sia la norma istitutiva dell'obbligo, che la circolare INPS esplicativa in argomento (Circ. 108/2002), non sottopongono espressamente al rilascio del doppio calcolo la condizione della richiesta dell'opzione al momento della pensione. Il messaggio INPS 219/2013, che sembrerebbe subordinare il rilascio del doppio schema all'esercizio della facoltà contestualmente alla domanda di pensione, specifica successivamente che il doppio calcolo vada effettuato al momento del pensionamento solo:

  • in caso di contemporaneo esercizio della facoltà di opzione;
  • nel caso in cui la facoltà stessa, esercitata nel corso della carriera, sia improduttiva di effetti.

Lasciando dunque dedurre che lo schema di confronto possa essere richiesto anche nel corso della carriera, al momento dell'irrevocabilità dell'opzione.

La soluzione

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, può concludersi che il diritto al doppio calcolo da parte dell’INPS sorga ogni qual volta si palesi l’irrevocabilità della domanda di opzione per il sistema contributivo.

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