
venerdì 07/11/2025 • 12:49
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro approfondisce il tema del corretto inquadramento normativo per i lavoratori della cd. “gig economy”: la platea di tali soggetti comprende in gran parte i rider, ma anche altre attività molto diffuse.
redazione Memento
La c.d. “gig economy” è un nuovo modello economico fondato su lavori temporanei, flessibili e a breve termine, nella maggior parte dei casi mediati da piattaforme digitali che consentono, attraverso siti o app, di far incontrare le esigenze dei potenziali fruitori con i servizi, a pagamento, offerti dall'altro lato.
La platea dei soggetti coinvolti comprende sia tipologie di lavori da fornire sul posto (come appunto i rider), ma anche altre attività: la gestione dei servizi, l'amministrazione e la contabilità, la parte tecnica e creativa di realizzazione dei siti e/o delle applicazioni.
Quest'evoluzione del mondo del lavoro, grazie anche alla digitalizzazione, ha portato alla creazione di nuove forme di lavoro precario la cui modalità di gestione è stata, fino ad oggi, variegata.
La normativa italiana
L'attuale contesto normativo (art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/2015; art. 1 c. 1 lett. a) DL 101/2019 conv. in L. 128/2019) prevede già una disciplina speciale per i rapporti di lavoro etero-organizzati, ed ha esteso le tutele del lavoro subordinato anche a quei rapporti formalmente autonomi ma che, nella pratica, rivelano un'organizzazione della prestazione da parte del committente.
La Direttiva UE
La Direttiva UE 2024/2831, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 2026, impone una maggiore attenzione alla reale natura del rapporto lavorativo attraverso due strumenti principali, ossia:
a) la valorizzazione del principio del "primato dei fatti", per cui conta ciò che accade nella realtà più di quanto dichiarato formalmente dalle parti;
b) l'introduzione di una presunzione legale relativa di subordinazione, per riequilibrare l'asimmetria tra lavoratore e piattaforma.
Le linee guida del ministero del Lavoro
Il ministero del Lavoro (Circ. Min. Lav. 18 aprile 2025 n. 9) ha esaminato i principi chiave della disciplina e ha riconosciuto la varietà delle modalità con cui questa attività può essere svolta, con conseguente impossibilità di ricondurla automaticamente al lavoro subordinato. L'obiettivo del Ministero è quello di garantire, comunque, un livello minimo e adeguato di tutela per i lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale utilizzata, evitando approcci rigidi che trascurino la realtà sostanziale della prestazione lavorativa.
Si prende atto della varietà dei modelli organizzativi adottati dalle piattaforme e della conseguente difficoltà, in molti casi, di tracciare con chiarezza i confini tra autonomia e subordinazione. La prestazione dei rider, infatti, può assumere la forma sia del lavoro autonomo sia di quello subordinato, ma spesso si colloca in una c.d. “zona grigia” che ha spinto il legislatore italiano a intervenire con soluzioni che mirano ad estendere le garanzie del lavoro subordinato oltre i suoi confini tradizionali, in un'ottica protettiva.
Svolgimento del rapporto come lavoro autonomo
Per ricadere nell'ambito del lavoro autonomo, non devono essere presenti quelli che sono i caratteri tipici della subordinazione, ovvero:
Altro indice importante è dato dalla reale facoltà del prestatore di non accettare l'incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale, senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole per successive collaborazioni.
Anche i rider-lavoratori autonomi devono avere una serie di diritti:
Svolgimento del rapporto come lavoro subordinato
Un rapporto di lavoro subordinato si instaura a seguito di una formale assunzione, con la conseguente comunicazione obbligatoria e una lettera di assunzione.
Si deve poi far riferimento, nei fatti, a quanto previsto dal Codice civile (art. 2094 c.c.) cioè ai relativi indici della “dipendenza” e della “direzione”, da cui deriva il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con inserimento nell'organizzazione aziendale e conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore stesso. Per ultimo, il potere di controllo. In questo caso può essere esercitato, ad esempio, attraverso le consegne accettate ed evase, collegando poi, a seconda dei risultati, dei punteggi ai ciclo-fattorini, con relative conseguenze disciplinari in caso di mancato risultati o “standard minimi”.
Qualora si dovesse configurare il rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che la tipologia contrattuale più idonea sia quella del lavoro intermittente (art. 13 D.Lgs. 81/2015).
Le c.d. collaborazioni etero-organizzate
Si tratta di quella modalità di svolgimento del rapporto di lavoro disciplinata in modo speciale dalla norma (art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/2015), la famosa “zona grigia”, ovvero quelle attività che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Parliamo delle c.d. “collaborazioni etero-organizzate”, tali per cui la particolare modalità con cui viene svolta la prestazione le fa rimanere concettualmente nell'alveo delle collaborazioni parasubordinate ma, date le condizioni di oggettiva debolezza contrattuale, si applicano le tutele previste per il rapporto di lavoro subordinato.
La disciplina INAIL
Il legislatore, nel ritenere in astratto legittima la possibilità per le parti di inquadrare i rider nell'ambito dell'autonomia (art. 47-bis D.Lgs. 81/2015), ha previsto particolari tutele in favore di detti lavoratori, in virtù della loro particolare vulnerabilità, e delle caratteristiche di tali rapporti.
Tra queste l'obbligo di assicurazione all'INAIL dei ciclo-fattorini che effettuano prestazioni di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano. La determinazione del premio viene effettuata ricorrendo alle retribuzioni convenzionali annualmente aggiornate dall'INAIL. Nello specifico deve essere assunta la retribuzione convenzionale giornaliera, da applicare per le giornate di effettiva sussistenza della prestazione.
Indipendentemente dal mezzo di locomozione utilizzato, così come in ipotesi di sua assenza, nel momento in cui si ricorre all'intermediazione di piattaforme, deve essere in ogni caso garantita – anche e soprattutto in caso di lavoro genuinamente autonomo – la gamma delle tutele per i rider autonomi (Capo V-bis D.Lgs. 81/2015).
Ciò che cambia è esclusivamente la voce di tariffa utilizzata:
c) in ipotesi di consegne effettuate a piedi viene attribuita la voce di tariffa 0721, la stessa assegnata in ipotesi di utilizzo di veicoli a due ruote;
d) in ipotesi di consegne effettuate con altri tipi di veicoli a motore, si applica invece la voce 9121.
Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del lavoro 6 novembre 2025
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Approfondisci con
Le disposizioni rispetto alla “tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” intervengono a tentare di colmare un vuoto normativo per le prestazioni di lavoro dei cosiddetti “rider”, ormai diffuse su tutto il territori..
Pasquale Staropoli
- AvvocatoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.