ALFA S.r.l. ha presentato interpello per chiarire gli effetti della modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali nel regime di consolidato fiscale (art. 117 TUIR) in caso di interruzione o revoca del regime stesso, quando tale interruzione avvenga nel primo periodo d'imposta successivo al rinnovo tacito dell'opzione. ALFA S.r.l. ha cessato l'attività industriale nei primi mesi del 2024 a causa dell'aumento dei costi energetici, assumendo la funzione di holding.
ALFA S.r.l. e BETA S.p.A. (controllata) hanno aderito al consolidato fiscale dal 2016 tramite specifico accordo.
Nel dicembre 2024, GAMMA S.p.A. ha manifestato interesse all'acquisto di BETA; l'acquisizione del 100% di BETA da parte di GAMMA si è perfezionata a febbraio 2025, interrompendo il consolidato fiscale.
L'accordo originario prevedeva che le perdite fiscali restassero in capo alla società consolidante (ALFA S.r.l.), ma, in vista della cessione, dal 1° gennaio 2025 è stato modificato, assegnando le perdite residue alle società che le hanno prodotte (ossia BETA).
La modifica del criterio di attribuzione delle perdite, secondo art. 124 c. 4 TUIR e art. 117 c. 3 TUIR, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di rinnovo (Redditi 2025).
Poiché il modello Redditi SC 2025 non era ancora disponibile al momento della cessione, ALFA S.r.l. ha comunicato la modifica tramite il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap” (12 febbraio 2025) e, successivamente, l'interruzione del consolidato (17 marzo 2025).
ALFA S.r.l. chiede se, in assenza del modello Redditi disponibile al momento della modifica e dell'interruzione del consolidato, la comunicazione tramite il modello “Comunicazioni per i regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l'opzione Irap” possa essere considerata valida ai fini della modifica del criterio di attribuzione delle perdite fiscali residue (Risp. AE 4 novembre 2025 n. 282).
Nel regime di consolidato fiscale, la gestione delle perdite residue in caso di rinnovo tacito dell'opzione e di interruzione anticipata ha subito un'importante evoluzione. Le società che, al termine del triennio di validità dell'opzione, rinnovano tacitamente il consolidato possono ora decidere di modificare il criterio di attribuzione delle perdite pregresse anche se, per operazioni societarie come la cessione delle partecipazioni, il regime si interrompe già nel primo anno del nuovo triennio.
Questa flessibilità è garantita purché la volontà di modificare il criterio sia espressa tramite la comunicazione preventiva con il modello dedicato ai regimi di consolidato, trasparenza e tonnage tax. Non è più necessario attendere la disponibilità del nuovo modello Redditi SC: la modifica sarà valida e pienamente efficace anche se la dichiarazione dei redditi non è ancora disponibile al momento dell'interruzione del consolidato. Una volta pubblicato il modello Redditi, sarà comunque necessario completare l'adempimento inserendo l'informazione nella dichiarazione.
Questa evoluzione normativa rappresenta una semplificazione significativa per le imprese coinvolte in operazioni straordinarie, come acquisizioni o riorganizzazioni societarie, che comportano la cessazione anticipata del consolidato fiscale. In questo modo, la gestione delle perdite fiscali diventa più trasparente, flessibile e coerente con le esigenze operative e strategiche dei contribuenti.
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