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Con l'obiettivo di perseguire l'attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, come definita dalla Riforma 1.12 del PNRR19, il disegno di legge di Bilancio 2026 inserisce la nuova lett. b-ter) nell'art. 1 c. 5-bis D.Lgs. 127/2015.

In particolare, al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l'agente della riscossione potrà disporre, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario/committente.

Utilizzo dei dati delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di Interscambio

In base all'attuale art. 1 c. 5-bis D.Lgs. 127/2015, i dati delle fatture elettroniche acquisiti per mezzo del Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'art. 2 c. 2 D.Lgs. 68/2001;
  • dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
  • dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18 D.Lgs. 504/95 (Testo unico sulle accise).

Ai fini di cui sopra, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, nonché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003.

Estensione dell'utilizzo dei dati delle fatture elettroniche all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Con la novità introdotta dal disegno di legge di Bilancio 2026, i dati delle fatture elettroniche saranno utilizzati anche dall'Agenzia delle Entrate per mettere a disposizione dell'agente della riscossione, nell'ambito delle attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse, nei sei mesi precedenti, da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario/committente.

Pertanto, i corrispettivi delle fatture elettroniche potranno essere utilizzati anche dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione allo scopo di reperire le informazioni utili all'avvio, in modo mirato, di procedure esecutive presso terzi dirette a contrastare la cd. “evasione da riscossione”.

Effetti finanziari della novità

Come evidenziato dalla Relazione tecnica, la novità, avente carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In particolare, la possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per la stima dell'incremento della riscossione coattiva sono stati presi a riferimento i valori medi registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi, di cui il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento, ed un volume annuo stimato di 600.000 pignoramenti, che corrisponde al numero di pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024.

Considerando le tempistiche per l'emanazione del decreto a cui sono demandate le modalità di attuazione e l'ambito applicativo dell'intervento e ipotizzando che la piena attuazione delle disposizioni possa essere conseguita in concreto a partire dal 2027, gli effetti finanziari stimati sono di 140 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno, di cui 80 milioni per l'Erario, 40 milioni per gli Enti previdenziali e 20 milioni per altri enti.

Disposizioni attuative

Le modalità attuative della disposizione contenuta nella nuova lett. b-ter) saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026.

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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