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  • Tempo di lettura 6 min.

Con effetto dal 1° gennaio 2014 (art. 1, c. 128, L. 147/2013) è stata prevista una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi per i quali dal 1° gennaio 2019 è intervenuto l'aggiornamento delle tariffe (DI 27 febbraio 2019), cioè:

a) le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività";

b) la tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;

c) la tariffa dei premi della gestione navigazione.

Dal 1° gennaio 2023 la riduzione non si applica, inoltre, ai premi per l'assicurazione di:

  • facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi, soggetti impegnati in attività di volontariato, percettori di Rdc;
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali.

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026

Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti si applica esclusivamente:

  • ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. 93/58);
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura (DPR 1124/65).

Misura della riduzione percentuale

Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 13,02% (Circ. 28 ottobre 2025 n. 53).

Criteri di applicazione della riduzione

L'individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull'andamento infortunistico aziendale.

Sono previsti criteri differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio:

  • attività iniziata da oltre un biennio - per il 2026 si applicano gli Indici di Gravità Media (IGM) valevoli per il triennio 2026-2028. Per l'anno 2026, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2025;
  • attività iniziata da non oltre un biennio - la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2026 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2025. Se nel corso del suddetto biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Fonte: Circ. INAIL 28 ottobre 2025 n. 53

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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