
martedì 28/10/2025 • 16:15
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 28 ottobre 2025 n. 274, ha fornito chiarimenti circa la fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati nel caso in cui tali lavoratori non risultino più residenti fiscalmente in Italia.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 274 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che per i lavoratori impatriati che percepiscono, dopo il trasferimento all'estero e la chiusura del regime agevolato, bonus e premi riferibili ad attività svolta in Italia, si applicano le regole ordinarie di tassazione e non il regime agevolato, anche se l'attività che ha generato il bonus è stata svolta durante il periodo agevolato.
Il caso nasce da un interpello presentato da una società che, nel 2021, aveva assunto tre lavoratori provenienti dall'estero. Questi lavoratori avevano trasferito la loro residenza fiscale in Italia e avevano usufruito del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015. La società, in qualità di sostituto d'imposta, aveva quindi applicato le agevolazioni fiscali previste dal regime dal 2021 al 2024.
Durante il rapporto di lavoro, ai dipendenti erano stati attribuiti due diversi strumenti di remunerazione differita: un Long Term Incentive Plan (LTIP) assegnato nel 2022 e un Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023, entrambi con maturazione prevista nel 2025. Tuttavia, nel corso del 2024, i lavoratori hanno cessato il rapporto di lavoro con la società e hanno trasferito la loro residenza fiscale in Grecia. Il quesito posto riguarda la possibilità di applicare anche ai redditi differiti (LTIP e Deferred Bonus Plan) il regime degli impatriati, pur essendo questi percepiti in un periodo d'imposta successivo all'uscita dall'Italia e al termine del regime agevolato.
L'AE conferma che i redditi in questione sono da ricondurre alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e che, anche se maturati nel 2025 (quando i lavoratori sono fiscalmente residenti in Grecia), devono essere assoggettati a imposizione in Italia per la parte riferita all'attività lavorativa svolta nel nostro Paese.
Richiamando la Circ. AE 28 dicembre 2020 n. 28/E, si chiarisce che qualora il suddetto bonus venga erogato in un periodo di imposta in cui l'impatriato è fuoriuscito dal regime agevolativo, concorrerà alla formazione del reddito complessivo secondo le regole ordinarie, e non potrà di conseguenza godere del citato regime agevolato, in quanto prevale il principio di cassa.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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