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lunedì 03/11/2025 • 12:30

Speciali DDL BILANCIO 2026

Manovra 2026: le misure fiscali tra riduzione IRPEF e iper-ammortamento

Il DDL Bilancio 2026 introduce la riduzione delle aliquote IRPEF, nuove norme sulle locazioni brevi e proroghe e modifiche di agevolazioni fiscali. Nel 2026 torna l'iper-ammortamento che sostituirà i crediti d'imposta 4.0 e 5.0. Previsti nuovi incentivi per investimenti, ZES e agricoltura. Queste e altre novità per imprese e professionisti vengono analizzate nel nuovo Speciale di QuotidianoPiù dedicato alla Legge di Bilancio 2026.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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  • Tempo di lettura 6 min.
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La Legge di Bilancio 2026 porta numerosi cambiamenti nel panorama fiscale italiano, con effetti concreti sia per le imprese che per i professionisti. Innanzitutto, si interviene sulla struttura dell’IRPEF con una riduzione delle aliquote applicate ai redditi medio-alti. In particolare, chi guadagna fra 28.000 e 50.000 euro vedrà l’aliquota scendere, alleggerendo così il carico fiscale su questa fascia di reddito. Tuttavia, questo beneficio non si applicherà a chi supera i 200.000 euro annui, perché la legge prevede un meccanismo che “sterilizza” lo sconto per i redditi più elevati.

Per quanto riguarda le locazioni brevi, la nuova disciplina punta a una maggiore trasparenza e tracciabilità: i redditi derivanti da queste attività potranno essere dichiarati direttamente solo se non si sono utilizzati intermediari o piattaforme online. In caso contrario, resteranno in vigore gli obblighi a carico degli intermediari, come la ritenuta d’acconto e la comunicazione dei dati dei contratti.

Quanto, invece, ai bonus edilizi, le detrazioni per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico saranno meno generose rispetto agli anni precedenti, quindi chi ha intenzione di fare lavori in casa conviene che si muova prima del 2027 per ottenere maggiori vantaggi. Novità anche per chi si trasferisce in Italia dall’estero, la tassa forfetaria sui redditi prodotti fuori dal paese sarà più alta rispetto al passato, ma resta comunque una misura di favore.

Infine, vengono prorogate e modificate alcune agevolazioni per le imprese, come l’assegnazione di beni ai soci, la rateizzazione delle plusvalenze e nuove misure per favorire investimenti, innovazione e sostenibilità. Si analizzano, nel dettaglio, le novità e le modifiche in materia fiscale previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Revisione degli scaglioni IRPEF (art. 2)

Tra le principali novità contenute nella Legge di Bilancio 2026, si evidenzia la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF applicata allo scaglione di reddito tra 28.000 e 50.000 euro.

Pertanto, dal periodo d'imposta 2026, le aliquote IRPEF previste saranno:

  • fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: aliquota del 33%;
  • oltre 50.000 euro: aliquota del 43%;

Tuttavia, la riduzione dell'aliquota al 33% si applicherà solo ai redditi fino a 200.000 euro. Oltre questa soglia, il vantaggio fiscale verrà “sterilizzato” e il contribuente non godrà dello sconto introdotto dalla nuova aliquota.

Locazioni brevi (art. 7)

La possibilità di dichiarare direttamente i redditi da locazione breve nella dichiarazione dei redditi è consentita solo se, nel corso dell'anno, non sono stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o piattaforme telematiche che mettono in contatto domanda e offerta di locazione. In caso contrario, restano fermi gli obblighi a carico degli intermediari, tra cui la ritenuta d'acconto sui canoni versati e la trasmissione dei dati dei contratti.

Interventi di recupero edilizio (art. 9)

Ridisegnato il quadro relativo alle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

A titolo di esempio, con riguardo alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, l'attuale normativa dispone che la detrazione spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La novella modifica l'ultima parte del c. 3-quinquies, dell'art. 14 DL 63/2013, stabilendo che l'aliquota del 36% si applica alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, ma si riduce al 30% per le spese sostenute nell'anno 2027.

Tassazione dei redditi prodotti all'estero (art. 11)

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l'assoggettamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF relativamente ai redditi prodotti all'estero calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 (in luogo di euro 200.000). Importo che si riduce a euro 50.000 (in precedenza euro 25.000) per ciascun periodo d'imposta e per ogni familiare.

Le disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 c.c. a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026.

Regime forfetario (art. 12)

Possono usufruire del regime forfetario, per il periodo d'imposta 2026, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non eccedenti l'importo di 35.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Confermato, quindi, anche per il 2026 il limite di 35.000 euro.

Assegnazione agevolata e estromissione (art. 14)

Prorogate al 30 settembre 2026, le disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci.

Prorogate, altresì, le disposizioni attinenti alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa individuale dei beni, posseduti alla data del 30 settembre 2025, poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

Rateizzazione della tassazione delle plusvalenze (art. 15)

Sostituito interamente il c. 4 dell'art. 86 TUIR, con una normativa certamente penalizzante per i contribuenti.

In pratica, le plusvalenze realizzate, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni (prima tre anni), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo (prima non oltre il quarto).

Quanto sopra vale anche per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le cui disposizioni stabiliscono che si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (in precedenza tre bilanci); si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente.

Altre novità riguardano la tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di azienda o rami di azienda.

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.

Affrancamento delle riserve (artt. 16 e 20)

Prorogata la normativa concernente l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta e, quindi, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10%.

Dividendi (artt. 17 e 18)

Modificata la disciplina dei dividendi di cui agli artt. 59 e 89 TUIR. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.  

Rottamazione quinquies (art. 23)

I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e agli artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/72, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Definizione agevolata tributi locali (art. 24)

Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli artt. 23, 53 e 119 Cost., dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Contrasto all'omessa dichiarazione IVA (art. 25)

Viene inserito nel decreto IVA l'art. 54-bis.1, il quale dispone che, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui all'art. 57 c. 2 DPR 633/72, può procedere, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA, alla liquidazione dell'imposta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Indebite compensazioni (art. 26)

Si specifica, in modo chiaro, che i crediti d'imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, ai fini del pagamento dei debiti di cui alle lettere e) (contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative), f) (contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa)  e g) (premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Svalutazioni delle obbligazioni (art. 31)

Introdotto un limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Conseguentemente sono stati modificati gli artt. 94 e 101 TUIR.

Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa (art. 32)

Introdotte una serie di regole transitorie in attesa del compimento della riforma fiscale, con l'obiettivo di rendere più razionale e coerente la determinazione del reddito d'impresa.

Le principali novità sono:

  • tra i ricavi viene ora compresa la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni/quote proprie e il relativo costo di acquisto, con un criterio che considera cedute per prime le azioni/quote acquisite in data meno recente;
  • le regole relative alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa sono estese anche ai piani deliberati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025;
  • per chi adotta i principi contabili internazionali, la deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita sarà ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta di imputazione a conto economico dei relativi costi.

Limite di deducibilità degli interessi passivi (art. 33)

Gli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. La modifica riguarda l'art. 96 c. 13 TUIR.

Introdotti nuovi limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con un meccanismo di deducibilità crescente negli anni dal 2026 al 2029. La disposizione si applica agli interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR, con esclusione di quelli indicati nello stesso art. 96 c. 13 primo periodo TUIR.

In particolare, la deducibilità degli interessi passivi è così disciplinata:

  • 96% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • 97% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  • 98% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  • 99% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Viene inoltre confermata l'applicazione delle regole di coordinamento previste dall'art. 96 c. 13 secondo periodo TUIR.

Modifiche IVA (art. 35)

Viene modificato l'art. 13 c. 2 lett. d) DPR 633/72, stabilendo ora che, con riguardo alle operazioni permutative e dazioni in pagamento, i corrispettivi derivanti da dette operazioni sono costituiti dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Queste disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della novella. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo come modificato.

Iper-ammortamento (art. 94)

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento sostituirà il credito d'imposta 4.0 e transizione 5.0. Ai fini delle imposte sui redditi, solo i soggetti titolari di reddito d'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato, nelle misure di seguito elencate, in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2026, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il costo di acquisizione degli investimenti è maggiorato nella misura del 180%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, ivi compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Le altre novità fiscali

Le altre novità in tema fiscale del DDL Bilancio 2026 sono:

  • Criptovalute (art. 13): i proventi derivanti da operazioni su token di moneta elettronica in euro sono tassati al 26%, e la semplice conversione tra euro e token non genera plusvalenze o minusvalenze. È stato istituito un Tavolo permanente per il monitoraggio e la regolazione delle cripto-attività, senza compensi per i componenti;
  • DTA (art. 22): per il 2027, alcune deduzioni legate alle DTA vengano sospese e rinviate, con recupero nei due esercizi successivi. Per il 2026 e il 2027 vengono introdotti limiti all'utilizzo di perdite fiscali ed eccedenze ACE per abbattere il reddito. La disciplina si applica anche ai soggetti in consolidato fiscale e sono previsti criteri di calcolo specifici per gli acconti d'imposta dei periodi successivi;
  • Banche e assicurazioni (artt. 19 e 21): per il quadriennio dal 2026, le svalutazioni su crediti derivanti dal modello delle perdite attese saranno deducibili in cinque anni, escludendo alcune regole sulle imposte anticipate. Per gli anni 2026-2028 l'aliquota IRAP per banche e assicurazioni aumenta di due punti percentuali. In entrambi i casi, sono previste regole specifiche per il calcolo degli acconti d'imposta;
  • Plastic e Sugar tax (art. 29): entrata in vigore slitta al 1° gennaio 2027;
  • Franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza (art. 47): aumentata la franchigia della prima casa ai fini ISEE a 91.500 euro, con ulteriori incrementi per ogni figlio convivente successivo al primo. Modificata anche i coefficienti della scala di equivalenza per nuclei numerosi. Sono previsti adeguamenti delle risorse per coprire i maggiori oneri derivanti da queste modifiche;
  • ZES Unica e ZLS (art. 95): estensione di durata e risorse dei crediti d'imposta per investimenti nella ZES unica e nelle zone logistiche semplificate fino al 2028, con nuove finestre temporali di comunicazione e rendicontazione degli investimenti. Per i nuovi anni, gli operatori dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate sia la comunicazione preventiva che quella integrativa attestante la realizzazione degli investimenti, entro scadenze precise. L'agevolazione sarà riconosciuta nei limiti di spesa annuali disponibili, con un meccanismo proporzionale in caso di richieste superiori alle risorse stanziate;
  • Bonus 4.0 agricoltura (art. 96): introdotto un credito d'imposta pari al 40% per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2026 nei settori agricolo, pesca e acquacoltura, fino a 1 milione di euro e nel limite di spesa previsto. Il beneficio è subordinato a precise condizioni di acquisto e conservazione della documentazione, ed è cumulabile con altre agevolazioni entro il costo effettivamente sostenuto. Sono previste regole specifiche per il controllo e l'utilizzo del credito, che è fruibile esclusivamente in compensazione;
  • Imprese del settore agricolo (art. 6): estese anche al 2026 l'esenzione IRPEF per i redditi dominicali e agrari prodotti dalle imprese del settore agricolo, già prevista per il 2024 e 2025. In questo modo, le imprese agricole continueranno a beneficiare dell'agevolazione fiscale per un anno aggiuntivo.

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