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L'INPS, con Mess. n. 3205 del 27 ottobre 2025, ha comunicato l'introduzione di nuovi controlli automatizzati sui trattamenti di mobilità in deroga destinati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, come disciplinati dall'art. 53-ter DL 50/2017 (convertito con modificazioni L. 96/2017).

La norma in questione consente alle alle Regioni di destinare risorse finanziarie non utilizzate alla prosecuzione senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operano in aree riconosciute di crisi industriale complessa e che risultavano già beneficiari di un trattamento di mobilità (ordinaria o in deroga) alla data del 1° gennaio 2017. Il diritto al trattamento è condizionato alla partecipazione dei lavoratori beneficiari alle misure di politica attiva individuate in un apposito piano predisposto dalla Regione.

Procedura

Il piano regionale in questione deve includere:

  • indicazione specifica delle misure di politica attiva previste;
  • l'elenco nominativo e dai codici fiscali dei lavoratori interessati;
  • la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità;
  • il periodo di godimento del nuovo trattamento;
  • il costo del nuovo trattamento.

Tale piano va comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, prima di dare il nulla osta alla Regione e all'INPS per l'autorizzazione dei trattamenti, ne valuta la sostenibilità finanziaria (Circ. n. 13 27 giugno 2017, Circ. n. 16 8 ottobre 2025).

Successivamente all'assenso del Ministero, la Regione emana il decreto di concessione, che deve essere conforme a quanto valutato positivamente dal Ministero; i decreti regionali devono essere poi trasmessi all'INPS per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP). L'Istituto, prima dell'erogazione, verifica la coerenza tra quanto decretato dalla Regione e la sostenibilità finanziaria comunicata dal Ministero.

Nuovi controlli

Proprio per garantire la rispondenza tra la quanto accettato dal Ministero e quanto inviato all'Istituto, sono stati introdotti i seguenti controlli automatizzati in ordine ai beneficiari e alla verifica della continuità del trattamento:

  1. verifica di coerenza con la comunicazione ministeriale: al momento della trasmissione del file tramite SIP, viene verificata la presenza del codice fiscale indicato nella comunicazione ministeriale e che il periodo di trattamento sia coerente con (o compreso in) quanto comunicato dal Ministero. Se il controllo ha esito negativo, il SIP restituisce l'errore: “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, e viene indicata l'ultima comunicazione che risulta trasmessa all'INPS.
  2. verifica della continuità del trattamento: Viene controllato che la data di inizio del trattamento indicato nel flusso sia contigua alla data di fine dell'ultimo trattamento di mobilità riconosciuto al singolo beneficiario. Se questa condizione non è soddisfatta, la procedura restituisce l'errore: “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso”.
  3. verifica del precedente trattamento di mobilità: qualora il codice fiscale del lavoratore non risulti collegato a precedenti trattamenti di mobilità, viene restituito il messaggio: “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità”.

Per ulteriori indicazioni operative sulla procedure, l'INPS rinvia alla Circ. n. 159 del 31 ottobre 2017.

Fonte: Mess. INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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a cura di

redazione Memento

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