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martedì 28/10/2025 • 06:00

Fisco DDL BILANCIO 2026

Minusvalenze obbligazioni, reddito azioni proprie e interessi passivi, cosa cambia

Gli artt. 31, 32 e 33 DDL Bilancio 2026, introducono nuovi criteri per la deduzione delle minusvalenze su obbligazioni, modificano le regole sul reddito d'impresa e prevedono un nuovo regime transitorio per la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari con percentuali di deduzione progressivamente crescenti dal 96% al 99% tra il 2026 e il 2029.

di Andrea Carinci - Professore ordinario Università di Bologna e patrocinante in Cassazione

di Adriana Patumi - Dottoranda di ricerca in Scienze giuridiche presso Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

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Gli artt. 31, 32 e 33 DDL Bilancio 2026 modificano la disciplina fiscale delle imprese: dalla limitazione alla deduzione delle svalutazioni sulle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, passando per la razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa, fino all'introduzione di un nuovo regime transitorio per la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dagli intermediari finanziari con percentuali di deduzione progressivamente crescenti dal 96% al 99% tra il 2026 e il 2029.

Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

L'art. 31 DDL Bilancio 2026 agisce sulla disciplina delle deduzioni per le minusvalenze su obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Le nuove disposizioni intervengono modificando il Testo unico delle imposte sui redditi e introducendo criteri più restrittivi e specifici. La valutazione dei titoli menzionati seguirà una logica strettamente collegata all'andamento del mercato telematico delle obbligazioni nell'ultimo semestre, poiché il loro valore minimo dovrà essere determinato proprio in base a tale indicatore.

Nel dettaglio, la nuova regola:

  • prevede che le disposizioni dell'art. 92 c. 5 TUIR, si applicano solo alla valutazione dei titoli di cui all'art. 85 c. 1 lettera e) TUIR, con valore minimo determinato sulla base del decremento derivante dall'andamento del mercato telematico nell'ultimo semestre;
  • prevede che la deducibilità delle minusvalenze sui titoli immobilizzati sia ammessa solo nella misura della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello risultante dall'andamento del mercato;
  • elimina la possibilità di dedurre minusvalenze su titoli diversi da quelli espressamente previsti.

Tali novità, per le imprese, si traducono in una maggiore attenzione nella valutazione e gestione dei titoli immobilizzati, riducendo i margini di manovra rispetto al passato e favorendo una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

Razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa

L'art. 32 DDL Bilancio 2026 introduce una serie di regole transitorie in attesa del compimento della riforma fiscale, con l'obiettivo di rendere più razionale e coerente la determinazione del reddito d'impresa.

Le principali novità sono:

  • tra i ricavi viene ora compresa la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di azioni/quote proprie e il relativo costo di acquisto, con un criterio che considera cedute per prime le azioni/quote acquisite in data meno recente;
  • le regole relative alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa sono estese anche ai piani deliberati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025;
  • per chi adotta i principi contabili internazionali, la deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita sarà ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta di imputazione a conto economico dei relativi costi.

La ratio è quella di allineare il sistema fiscale ai principi contabili e garantire maggiore trasparenza, soprattutto nelle operazioni che coinvolgono strumenti finanziari e asset intangibili. La misura evita salti d'imposta e assicura una distribuzione più equa dei costi nel tempo.
Le aziende dovranno monitorare con attenzione le proprie operazioni su azioni/quote proprie, nonché la contabilizzazione di marchi e avviamento, al fine di evitare errori e garantire il rispetto dei nuovi limiti.

Limiti alla deducibilità degli interessi passivi

L'art. 33 DDL Bilancio 2026 introduce nuovi limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari, con un meccanismo di deducibilità crescente negli anni dal 2026 al 2029. La disposizione si applica agli interessi passivi di cui all'art. 96 TUIR, con esclusione di quelli indicati nello stesso art. 96 c. 13 primo periodo TUIR.

In particolare, la deducibilità degli interessi passivi è così disciplinata:

  • 96% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
  • 97% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
  • 98% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
  • 99% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Viene inoltre confermata l'applicazione delle regole di coordinamento previste dall'art. 96 c. 13 secondo periodo TUIR.

Per la determinazione degli acconti dovuti nei periodi di transizione, la norma prevede che ai fini del calcolo si assuma, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza applicare la nuova percentuale di deducibilità prevista per l'anno di riferimento.
Nel dettaglio, la norma introduce un regime transitorio che accompagna gli intermediari finanziari verso la deducibilità piena del 99% degli interessi passivi dal 2029. Per ciascun anno di transizione, le percentuali di deduzione sono incrementate progressivamente. Le regole sugli acconti d'imposta prevedono che, per ciascun anno, la base per il calcolo non tenga conto delle limitazioni introdotte dall'anno immediatamente precedente, con l'obiettivo di evitare effetti distorsivi nella determinazione degli acconti.

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