Esenzione dall'obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente
Con la Risp. AE 22 ottobre 2025 n. 268, l'Agenzia delle Entrate interviene in merito al trattamento fiscale dei contratti di arruolamento stipulati per l'imbarco di marittimi su navi da diporto impiegate commercialmente (come i commercial vessels, charter).
A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024, art. 2, comma 2, si stabilisce che “per i contratti di arruolamento esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 2 undecies c. 2 DL 564/94, convertito, con modificazioni, dalla L. 656/94, non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione”.
Dopo un approfondito parere tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e tenendo conto della Convenzione IMO STCW'78 e della normativa nazionale sulla nautica da diporto, viene chiarito che le unità da diporto adibite ad uso commerciale sono assimilabili, sotto il profilo giuslavoristico e marittimistico, alle navi mercantili.
Pertanto, anche per i contratti di arruolamento di marittimi imbarcati su tali unità da diporto impiegate commercialmente, si applica l'esonero dall'obbligo di registrazione previsto per i contratti relativi al personale imbarcato su navi da pesca e mercantili, ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.Lgs. 139/2024.
Contratti di arruolamento marittimi: esonero da obbligo di registrazione e annotazione per navi mercantili e da pesca
Con la Risp. AE 22 ottobre 2025 n. 269, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di imposta di bollo e registrazione dei contratti marittimi. A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 c. 2 D.Lgs. 139/2024, viene stabilito che i contratti di arruolamento relativi a personale imbarcato su navi mercantili e navi da pesca non sono più soggetti all’obbligo di registrazione, anche se redatti in forma di atto pubblico.
Tale esonero si estende, come già previsto dalla normativa, anche ai contratti di arruolamento su navi da diporto adibite ad uso commerciale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, in assenza dell’obbligo di registrazione, viene meno anche la necessità di annotare tali contratti sul repertorio degli atti tenuto dai pubblici ufficiali. Si tratta di una significativa semplificazione amministrativa per il settore marittimo, che riduce gli adempimenti a carico di armatori e operatori.
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