L’Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 22 ottobre 2025 n. 267, ha chiarito le regole sull’imposta di bollo per le richieste di cambio nome e cognome presentate dai cittadini italiani residenti all’estero tramite consolati o ambasciate. Nonostante le novità normative, il pagamento dell’imposta resta obbligatorio in quasi tutti i casi, salvo specifiche esenzioni.
Il chiarimento arriva in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2024, che dal 1° gennaio 2025 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari.
Tuttavia, l’Agenzia specifica che tale esenzione non si applica alle istanze di cambio nome e cognome presentate tramite consolato ma destinate al Prefetto italiano, unico competente all’emanazione del relativo provvedimento. Queste istanze, anche se raccolte all’estero, seguono l’iter previsto dalla normativa italiana e sono quindi soggette all’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa vigente.
L’unica esenzione prevista resta quella per i cambi di nome o cognome motivati da ragioni di ridicolo, vergogna o rivelazione dell’origine naturale, come stabilito dall’art. 93 DPR 396/2000. In tutte le altre ipotesi, il pagamento della marca da bollo resta dovuto, per evitare disparità di trattamento tra cittadini residenti in Italia e all’estero.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’Agenzia segnala che i cittadini non residenti possono effettuare il versamento tramite bonifico bancario secondo le indicazioni fornite sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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