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L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 266 del 21 ottobre 2025, ha chiarito che i premi dei concorsi di progettazione pubblica, anche se percepiti da professionisti non residenti e privi di partita IVA, sono redditi di lavoro autonomo soggetti a ritenuta del 30% se corrisposti da enti italiani. Nessuna fattura, né Iva, in assenza di abitualità.

La precisazione è stata fornita a un Ministero che, nel quadro degli interventi previsti dal Pnrr, ha promosso un concorso di progettazione articolato in due gradi, finalizzato alla realizzazione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici esistenti, e che chiedeva chiarimenti sul trattamento fiscale dei premi corrisposti ai vincitori.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 DPR 917/86, i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di lavoro autonomo, anche se l'attività non è svolta in via esclusiva. L'iscrizione volontaria all'albo professionale, come nel caso dell'architetto in questione, è considerata un elemento indicativo della volontà di esercitare la professione in modo abituale, e ciò vale anche se il soggetto non ha una partita IVA o non svolge l'attività in modo continuativo.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione n. 88/2015, con la quale ha aderito all'orientamento della Cassazione sottolineando che l'abitualità è insita nella scelta di iscriversi all'albo, che costituisce titolo per l'affidamento di incarichi professionali.

Nel caso specifico, però l'Agenzia riconosce che non sussistono gli elementi di abitualità e sistematicità richiesti per configurare l'attività come professionale ai fini IVA.

Il professionista, infatti, risulta domiciliato all'estero, lavora come dipendente e non esercita attività autonoma in modo regolare. Di conseguenza, la prestazione resa nell'ambito del concorso deve essere considerata occasionale e, per tale motivo, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA. Non essendo configurabile come attività professionale abituale, il compenso non è soggetto a fatturazione e il professionista non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore aggiunto.

Sul piano delle imposte dirette, invece, l'Agenzia precisa che, trattandosi di un soggetto non residente, il compenso deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, come previsto dall'art. 25 c. 2 DPR 600/73. Tale ritenuta si applica anche se la prestazione non è abituale, in quanto il reddito è prodotto nel territorio dello Stato. L'Amministrazione che eroga il premio, in qualità di sostituto d'imposta, è pertanto tenuta ad applicare la ritenuta al momento del pagamento.

Fonte: Risp. AE 21 ottobre 2025 n. 266

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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