Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 26958 del 7 ottobre 2025, 21 soci lavoratori di una cooperativa si rivolgevano all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna della società committente al pagamento di determinate differenze retributive non recuperate, emerse a seguito di diffida accertativa della Direzione Territoriale del Lavoro nei confronti della società cooperativa.
Il Tribunale, rilevato che i crediti azionati risalivano al 2010 e al 2011 e che la diffida accertativa risultava emessa in varie date ma tutte anteriori al marzo 2013, aveva respinto la domanda. A suo parere, tali crediti erano soggetti a prescrizione, godendo i lavoratori delle garanzie di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabile alla cooperativa poiché avente i relativi requisiti dimensionali. Il Tribunale riteneva, invece, non condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la decorrenza del termine prescrizionale dovrebbe ritenersi sospesa a partire dalla data di entrata in vigore della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che ha modificato l'art. 18.
I soci lavoratori ricorrevano in appello dove il loro gravame veniva respinto. La Corte distrettuale osservava che le somme rivendicate riguardavano differenze retributive maturate oltre i 5 anni antecedenti il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ovvero dalla lettera di impugnazione del licenziamento comunicato in vista della fine dell'appalto.
La Corte d'appello, pur condividendo la tesi che riconosce la sospensione del decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro in virtù delle modifiche introdotte dalla Legge Fornero all'art. 18 (Cass. n. 26246/22), riteneva che tale principio non fosse applicabile ai soci lavoratori di cooperativa. A suffragio, richiamava la pronuncia della Cassazione n. 27783/22, secondo cui il rapporto del socio lavoratore di cooperativa gode della garanzia di stabilità tale da escludere la sussistenza di una condizione di "metus" che possa inibire l'esercizio dei propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro. Ne consegue che, per i soci lavoratori di cooperativa, il termine di prescrizione decorre regolarmente anche in costanza di rapporto ed il dies a quo è da individuarsi con la data di maturazione del credito e non con la cessazione del rapporto.
I lavoratori decidevano così di ricorrere in cassazione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della causa, ha ritenuto necessario stabilire se il regime di decorrenza della prescrizione previsto per i diritti dei lavoratori subordinati trovi applicazione anche nei confronti dei soci lavoratori di cooperativa.
Va premesso che le ultime sei pronunce intervenute al riguardo si sono espresse in senso favorevole (cfr. Cass. n. 23281/25, n. 29831/22, n. 19493/23, n. 21332/23, n. 21640/23, n. 25477/23). Tuttavia, la questione, a suo parere, non può essere risolta senza soffermarsi attentamente sulla specialità del regime normativo applicabile al socio lavoratore, soprattutto con riferimento alle norme che regolano la fase estintiva della sua complessa posizione giuridica.
Sul punto la Corte di Cassazione evidenzia che la L. 142/2001 introduce una disciplina speciale per il rapporto del socio lavoratore, statuendo che, in assenza di norme specifiche, possono applicarsi le previsioni relative ai rapporti di lavoro ordinari, ma solo se l'interprete le reputi compatibili. Occorre, altresì, sottolineare che tale legge non prevede una disciplina particolare della prescrizione mentre l'ordinamento prevede un'apposita disciplina (sostanziale e processuale) in tema di licenziamento e di cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore.
La Corte di Cassazione richiama le Sezioni Unite che, nella sentenza n. 27436/2017, si sono soffermate sulla disciplina sostanziale dell'estinzione del complesso rapporto che lega il socio lavoratore alla cooperativa, offrendo una approfondita ricostruzione sui meccanismi estintivi, con riferimento sia al licenziamento che alla esclusione del socio.
La comune interpretazione di tale normativa esclude che al socio lavoratore di cooperativa possa applicarsi oggi un sistema di tutele che consenta di individuare ex ante quale regime (tutela obbligatoria, reale, di diritto comune) gli verrà garantito in caso di estinzione del rapporto di lavoro. Ad ogni modo, il rapporto del socio è assistito da una forma di stabilità, poiché egli - impugnando entrambi gli atti estintivi del rapporto (licenziamento e delibera di esclusione) - può ottenere una tutela reintegratoria di diritto comune, accompagnata da una tutela risarcitoria piena. Secondo tale impostazione, la garanzia di stabilità si realizzerebbe attraverso la doppia impugnazione congiunta.
Non può, però, sostenersi che la cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore presupponga necessariamente l'adozione (contestuale o successiva) di due atti estintivi (licenziamento e una esclusione). Ciò in quanto l'assetto normativo - ritenuto scevro da sospetti di incostituzionalità (testualmente, Sez. Unite n. 27436/2017) - consente anche soltanto l'irrogazione di un mero licenziamento.
Sempre le Sezioni Unite nella citata sentenza hanno parlato della figura del “socio inerte”, delineando un “collegamento unidirezionale nella fase estintiva” dei due rapporti (lavorativo e associativo). E, in base a tale principio, l'esclusione dalla cooperativa comporta la cessazione dal rapporto di lavoro ma non viceversa. Tant'è che la “cessazione del rapporto associativo (…) trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro, ai sensi del 2° comma dell'art. 5, ma non viceversa, sicché il socio può non essere lavoratore”.
Inoltre, la L. 142/2001, all'art. 2, prevede che l'art. 18 della L. 300/1970 non trova applicazione solo qualora, insieme al rapporto di lavoro, si estingue anche il rapporto associativo. Tale previsione consente, pertanto, di affermare che, laddove il rapporto associativo permanga, la tutela reintegratoria ex art. 18 è astrattamente applicabile. Le stesse Sezioni Unite hanno espressamente confermato questa lettura, osservando come tale ricostruzione “si specchia nella previsione già richiamata dell'art. 2 della legge n. 142/2001, a proposito dell'“esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”.
Anche gli statuti ed i regolamenti delle cooperative si conformano a questa impostazione, come confermato dalla prassi concreta, secondo cui esse procedono frequentemente con la sola intimazione del licenziamento, senza accompagnarla con una delibera di esclusione.
Come già evidenziato, la giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni ha progressivamente consolidato l'orientamento secondo cui, anche per i soci lavoratori di cooperativa, debba applicarsi la medesima regola sulla decorrenza della prescrizione prevista per i lavoratori subordinati ordinari.
Si può, pertanto, ritenere, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale più recente, che per i soci lavoratori la prescrizione dei crediti di lavoro inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto, ricorrendo gli stessi presupposti di fatto individuati per i lavoratori subordinati: ossia l'esistenza del “metus”, inteso come timore di esercitare i propri diritti durante lo svolgimento del rapporto, determinato da una condizione di incertezza delle tutele applicabili e da una conseguente stabilità sostanziale del rapporto stesso.
Principio di diritto
In considerazione di quanto sopra, la Corte di Cassazione - nell'accogliere il ricorso dei soci lavoratori e nel cassare la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d'appello in diversa composizione - dispone che questa dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“Secondo la disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato delineata dalla legge n. 142 del 2001, l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa che porta all'estinzione del rapporto di lavoro, rende la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604/1966 o quella variamente delineata dall'art. 18 della legge 300/70 nella versione novellata dalla legge n.92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore”.
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Pasquale Staropoli
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