
lunedì 20/10/2025 • 06:00
Nessun valore medico-legale può essere attribuito alle comunicazioni intercorse via WhatsApp in merito all'andamento e alla natura della malattia, anche quando la valutazione della gravità della malattia serve al computo del periodo di comporto: a stabilirlo è la Cassazione con sentenza 7 ottobre 2025 n. 26956.
Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 26956 del 7 ottobre 2025, un lavoratore sottoposto a terapia emodialisi veniva licenziato per superamento del periodo di comporto che impugnava giudizialmente, sostenendo di aver costantemente informato il proprio Responsabile.
La Corte d'appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la sua domanda. Secondo la Corte d'appello era pacifico che l'art. 63 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni applicato al rapporto di lavoro prevedeva, in caso di malattia, la conservazione del posto (per i lavoratori con anzianità inferiore a 5 anni) fino a 245 giorni di calendario e che il lavoratore aveva superato tale soglia.
A suo avviso - ritenuto provato che il lavoratore avesse comunicato al datore di lavoro, durante le assenze, la natura e il decorso della patologia da cui era affetto – con riferimento al criterio di computo non poteva trovare applicazione la previsione di cui al comma 8 del citato art. 63. Tale previsione esclude dal conteggio le “malattie particolarmente gravi occorse al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi". La clausola contrattuale doveva essere interpretata (anche comparandola con le clausole di tenore simile previste da altri CCNL) nel senso di far riferimento a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita. E, nel caso di specie, non era stato allegato (né provato) che la malattia di cui era affetto il lavoratore:
Il lavoratore ricorreva in cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, affidandosi a tre motivi, a cui resisteva la società con controricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di interpretazione della contrattazione collettiva, devono applicarsi i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Ciò significa che occorre tener conto di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia quelli soggettivi che quelli oggettivi. In particolare, il significato desumibile dall'utilizzo del criterio letterale va confrontato con quello che emerge dall'intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti. Le singole clausole devono essere coordinate tra loro al fine di individuare un significato coerente con tutte le regole interpretative sopra citate (cfr. Cass. n. 30141/2022).
La nozione di “malattia particolarmente grave ” ha natura elastica, rientrando tra le clausole generali. Di conseguenza, il giudice, nel formulare il “giudizio di valore necessario ad integrare il parametro generale contenuto nella clausola”, è chiamato a interpretarla considerando il significato letterale, i principi richiamati nell'accordo collettivo ed i fattori esterni relativi all'evoluzione della scienza medica.
In tal modo, si conferisce concretezza alla parte “mobile” della clausola, che le parti sociali hanno intenzionalmente lasciato aperta, proprio per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale e a situazioni “non esattamente ed efficacemente specificabili a priori”.
Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito si sono conformati proprio a questi principi, pervenendo ad una corretta interpretazione del concetto generale di “malattie particolarmente gravi”, che ricevono una disciplina in parte diversa in relazione al computo dei giorni di assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Invero, sulla base del tenore letterale della singola clausola e di altre disposizioni contenute nello stesso CCNL (ove, con riguardo ai permessi e congedi, si fa riferimento a situazioni soggettive, anche concernenti patologie, del lavoratore) nonché comparando le previsioni di altri CCNL recanti riferimenti a “malattie gravi” del lavoratore e al relativo computo ai fini delle assenze, deve ritenersi che le patologie idonee a giustificare una deroga, sia pur parziale, ai criteri ordinari di computo delle assenze siano le terapie salvavita. Tali terapie sono connotate dalla gravità della condizione patologica e dalla necessità di trattamenti indispensabili alla sopravvivenza o al miglioramento della qualità della vita (tra le quali va senz'altro inclusa la terapia di emodialisi somministrata, nel caso di specie, al lavoratore). Ed è onere del lavoratore inviare la certificazione medica attestante la sopravvenienza di una patologia grave che richieda una terapia salvavita.
La Corte territoriale, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità, ha evidenziato come tutta la documentazione medica inviata dal lavoratore in azienda durante il periodo di assenza per malattia era priva della indicazione “patologia grave che richiede terapia salvavita”. Ha, altresì, sottolineato che nessun valore medico-legale poteva essere attribuito alle comunicazioni, intercorse via WhatsApp, tra il lavoratore ed il suo Responsabile, concernenti l'andamento e la natura della malattia.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore alle spese del giudizio di legittimità.
Quotidianopiù è anche su
WhatsApp! Clicca qui per
iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Nei casi di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto) può essere influenzata dalla natura della malattia: vediamo cosa ..
Approfondisci con
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro nel caso di superamento del periodo di comporto se lo stato di malattia non è causato dalla propria condotta negligente o dolosa, dall'inosservanza delle norme per ..
Marco Proietti
- Avvocato in RomaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.