lunedì 04/08/2025 • 06:00
Nei casi di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto) può essere influenzata dalla natura della malattia: vediamo cosa accade nel caso di patologia oncologica, dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nella L. 106/2025.
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La legge (L. 106/2025) prevede in via generale il diritto alla conservazione del posto del lavoratore in malattia. Ci si riferisce al periodo di comporto, disciplinato dalla legge (art. 2110 c.c.) ma soprattutto dalla contrattazione collettiva, che lo regola tenendo conto delle diverse esigenze di gestione delle assenze dal lavoro per ogni singolo settore. A tal fine, la contrattazione collettiva può prevedere la conservazione del posto con comporto secco (ossia legato ad un unico evento morboso – previsione ormai piuttosto rara) oppure per sommatoria (ossia dovuto a distinti episodi morbosi conteggiati per anno solare, dall'ultimo episodio a ritroso di 365 giorni, oppure per anno di calendario: 1° gennaio - 31dicembre).
Terminato il periodo di comporto il datore di lavoro ha il diritto di risolvere il rapporto di lavoro anche nei casi di malattia, ai sensi dell'art. 2118 c.c.. e nel rispetto del periodo di preavviso contrattualmente previsto.
L'ordinamento giuridico negli ultimi anni – soprattutto a partire dagli eventi che si sono realizzati durante la pandemia e della particolare attenzione riservata ai lavoratori “fragili” - ha iniziato a guardare con sempre maggiore attenzione alla posizione dei lavoratori che, anche in ragione di un cronico sta...
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Marco Proietti
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