Con la risposta n. 265 del 17 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che in relazione ai premi per competizioni sportive si deve applicare per il periodo d'imposta 2025 la previsione di cui all'art. 36 c. 6 quater D.Lgs. 36/2021, assoggettando i premi a ritenuta indipendentemente dall'entità del premio erogato. Resta salva la successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro.
L'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso (e non del versamento); per l'annualità 2025, la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.
Fatte salve ulteriori modifiche normative, a far data dal 1° gennaio 2026, si devono assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, siano superiori a 300 euro, in conformità con quanto prescritto dall'art. 45 c. 9 del TUVR.
Si ricorda che le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 c. 2 DPR 600/73 (art. 36 c. 6 quater D.Lgs. 36/2021).
L'aliquota della ritenuta sui premi è fissata nella misura del 20% (art. 30 c. 2 DPR 600/73).
Il c. 2quater dell'art. 14 DL 215/2023 conv. in L. 18/2024 (decreto milleproroghe) stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36 c. 6 quater versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Tale previsione normativa non è stata prorogata in relazione ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come previsto dal citato secondo comma dell'art. 30 DPR 600/73, indipendentemente dall'ammontare corrisposto.
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redazione Memento
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Alle somme versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, nel limite di € 300, non si applicano le ritenute alla fonte.
Massimiliano Matteucci
- Consulente del lavoro - Nexumstp SpaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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