mercoledì 08/10/2025 • 06:00
L'art. 38 c.c. che prevede la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di associazioni non riconosciute si applica anche ai debiti di natura tributaria, i quali sorgono ex lege al verificarsi del relativo presupposto impositivo. Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 29 settembre 2025 n. 26317.
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L'art. 38 c.c. dispone che le obbligazioni assunte dai rappresentanti di un'associazione possono essere soddisfatte prima con il fondo comune dell'associazione. Qualora, il fondo comune non risulti sufficiente, i rappresentanti che hanno agito per l'associazione rispondono personalmente e solidalmente. La responsabilità, quindi, riguarda solo gli atti compiuti nell'ambito dei poteri conferiti dall'associazione. La solidarietà, invece, consente al creditore di chiedere l'adempimento a uno o più rappresentanti, senza dover coinvolgere tutti.
La questione
L'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento relativo all'anno 2011 ad una ASD. Poiché l'associazione era estinta, l'atto veniva notificato anche al presidente, quale coobbligato solidale ex art. 38 c.c. Il contribuente, impugnando il citato avviso d'accertamento, aveva ottenuto accoglimento in primo e secondo grado, sulla base del rilievo che non fosse presidente, né nell'anno d'imposta oggetto dell'avviso d'accertamento, né al momento della cessazione dell'associazione e, quindi, non poteva più essere parte di un rapporto tributario.
Nei fatti, era stata omessa la presentazione della dichiarazione per l'anno in questione, anno in cui, tra l'altro, il contribuente risultava essere il legale rappresentate, ossia il soggetto a cui era stato notificato l'avviso d'accertamento come cooblig...
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