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  • Tempo di lettura 7 min.

Il diritto alla detrazione per il recupero edilizio L'art. 16-bis DPR 917/86 permette di detrarre dall'IRPEF un importo attualmente pari al 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. Tale importo (come previsto dalla Legge di Bilancio 2025) è elevato al 50% delle spese nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute. Il trasferimento delle quote di detrazione non fruite Il Legislatore (art. 16-bis c. 8 DPR 917/86) ha previsto diverse ipotesi in relazione al trasferimento delle quote di detrazione: in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi edilizi, la detrazione “non utilizzata in tutto o in parte” è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare; in caso di decesso dell'avente diritto, ...

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Paolo Parisi

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