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Sino ad oggi, come previsto dalla Circ. AD 6/2024, per i corsi di aggiornamento dei responsabili delle questioni doganali dei soggetti AEO (Operatore Economico Autorizzato) non è stato richiesto alcun preventivo accreditamento, bensì la facoltà, da parte degli enti erogatori, di comunicare, a mero titolo informativo, al competente Ufficio AEO, compliance e grandi imprese, il programma di tale corso.

Di recente, il D.Lgs. 141/2024, all'art. 31 c. 2 lett. c), ha previsto che gli standard minimi di competenza o qualifiche professionali, necessari per il rilascio dell'abilitazione a prestare i servizi di rappresentanza diretta, siano stabiliti con provvedimento dell'ADM. Per quanto sopra, con determinazione direttoriale n. 506849 del 25/07/2025, è stata stabilita l'obbligatorietà, per il mantenimento del citato requisito in capo al titolare dell'abilitazione, di attestare, tra l'altro, “la frequenza, con cadenza biennale, di percorsi formativi di aggiornamento professionale, della durata di almeno trenta ore, inerenti alle materie oggetto dei corsi accreditati dall'Agenzia”.

Si ritiene, pertanto, opportuno modificare le indicazioni di cui alla predetta circolare n. 6/2024, in merito alla necessità di accreditare, altresì, i menzionati corsi di aggiornamento.

Come chiarito dalla Circ. AD 25/2025, ai fini dell'organizzazione di corsi di aggiornamento da 30 ore, l'ente formatore, in possesso dei medesimi requisiti soggettivi necessari per il riconoscimento dell'idoneità ad erogare la formazione, avrà cura di produrre, con congruo anticipo (almeno 60 giorni prima rispetto all'avvio del corso), all'Ufficio AEO, compliance e grandi imprese apposita istanza con l'indicazione di quanto segue:

1. indicazione del titolo di riconoscimento dell'ente quale soggetto deputato all'erogazione della formazione professionale;

2. obiettivo della formazione e denominazione del corso;

3. durata e tipologia della formazione;

4. programma del percorso formativo e periodo di erogazione;

5. modalità di attestazione della frequenza.

Appare opportuno precisare che l'informazione di cui al punto 1 dovrà essere fornita altresì nelle istanze di accreditamento dei corsi di formazione di 200 ore, c.d. “base”, di cui alla circolare 27/2023.

Per quanto attiene al punto 5, si precisa che è richiesto un attestato di partecipazione al corso, contenente le informazioni di cui ai precedenti punti, con l'indicazione dell'esito dell'eventuale verifica finale delle competenze.

Fonte: Circ. AD 25/2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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