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venerdì 03/10/2025 • 06:00

Fisco I Video di Carlo Maria Andò

Il trattamento fiscale dei ricavi rilevati secondo l'OIC 34

Il DM emanato dal MEF nel mese di giugno 2025 coordina le regole fiscali IRES e IRAP con il nuovo principio contabile OIC 34 “Ricavi”, applicabile dal 2025, assicurando coerenza con il principio di derivazione rafforzata. Il decreto chiarisce il trattamento fiscale di corrispettivi variabili, vendite con diritto di reso e costi per l'ottenimento dei contratti.

di Carlo Maria Andò - Equity partner Bip Law & Tax

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  • Tempo di lettura 8 min.

Il DM del MEF di giugno 2025 introduce le disposizioni di coordinamento tra le regole di determinazione di IRES e IRAP e il nuovo OIC 34 “Ricavi”, applicabile dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025.

Questo coordinamento è essenziale alla luce del principio di derivazione rafforzata, che attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dai principi contabili nazionali. 

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di:

  • rendere chiara l'applicazione della derivazione rafforzata nei casi di qualificazione o classificazione incerta;
  • fissare paletti interpretativi in presenza di poste meramente valutative, che non possono produrre effetti fiscali temporaneamente se non supportate da eventi oggettivi.

Il nuovo OIC 34, allineato in gran parte all'IFRS 15, è oggi il principio contabile di riferimento per la rilevazione dei ricavi. Prevede un modello strutturato che si articola in quattro fasi:

  • determinazione del prezzo complessivo del contratto, che può includere corrispettivi variabili (sconti, abbuoni, premi di risultato), componenti finanziarie implicite (ad esempio per dilazioni di pagamento oltre i 12 mesi), corrispettivi non monetari o da riconoscere al cliente (come rimborsi dovuti a determinate condizioni). Si ricorda che, quando i termini di pagamento vanno, come detto, oltre i 12 mesi, è prevista l'attualizzazione dei flussi finanziari derivanti da un contratto;
  • identificazione delle unità elementari di contabilizzazione, ossia beni, servizi o altre prestazioni promesse al cliente, che possono dar luogo a ricavi in esercizi differenti;
  • valorizzazione delle unità elementari, mediante l'allocazione del prezzo complessivo del contratto tra le diverse prestazioni, in base a dei metodi specifici;
  • rilevazione dei ricavi, che per i beni avviene al momento del trasferimento sostanziale di rischi e benefici (ammesso che il ricavo sia misurabile in maniera attendibile), mentre per i servizi alla conclusione della prestazione o, se contrattualmente previsto e misurabile in modo attendibile, per avanzamento.

All'interno di questo impianto contabile, il DM detta le regole fiscali di coordinamento. In particolare:

  • nella relazione illustrativa, viene specificato come abbia rilevanza fiscale sia l'attualizzazione dei flussi nel caso di contratti con pagamento a oltre 12 mesi sia il metodo di identificazione delle unità elementari di contabilizzazione. Si tratta, infatti, di fenomeni che, pur presentando aspetti di natura valutativa, sono riconducibili nell'ambito delle valutazioni funzionali alle qualificazioni;
  • corrispettivi variabili: penali contrattuali o legali rilevano fiscalmente solo quando sono certe e oggettivamente determinabili, in analogia al trattamento dei fondi rischi. Se contabilizzate prima, sarà necessario operare una ripresa a tassazione nell'anno di rilevazione e una corrispondente variazione in diminuzione quando l'importo diventa certo;
  • vendite con diritto di reso: per quanto concerne la valutazione del rischio di reso effettuate per massa gli oneri connessi sono deducibili fiscalmente soltanto al momento dell'estinzione della passività per rimborsi futuri, ossia quando il reso si concretizza. Diversamente nel caso in cui le valutazioni in merito ai resi non si prestino ad una valutazione per massa, le componenti contabili rilevate in coerenza a tali valutazioni hanno piena rilevanza fiscale;
  • con riguardo alle sanzioni e ai resi, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dall'art. 109 c. 4 TUIR;
  • costi per l'ottenimento dei contratti: spese come provvigioni a intermediari o consulenze legali specifiche, se recuperabili tramite il contratto di vendita, non sono imputate subito a conto economico ma capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate lungo la vita del contratto. Ai fini fiscali, la deduzione segue l'ammortamento civilistico, in applicazione dell'art. 108 c. 1 TUIR.

In questo modo il decreto assicura che il nuovo modello contabile di rilevazione dei ricavi, introdotto dall'OIC 34, sia correttamente integrato nel sistema fiscale, evitando effetti distorsivi e garantendo coerenza con il principio di derivazione rafforzata.

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