L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, ratificato con la L. 98/2025, si compone del testo dell'Accordo di base e del relativo Allegato 1, contenente la disciplina del trasferimento dei dati personali tra le Istituzioni competenti. A seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, l'Accordo entra in vigore dal 1° settembre 2025, contemporaneamente alla relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 21 luglio 2025.
Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 giugno 2021 e ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94, cessa di esplicare i propri effetti. Pertanto, le disposizioni applicative di cui alla circolare n. 28 del 2 febbraio 2024 e le disposizioni operative di cui al messaggio n. 2745 del 26 luglio 2024 non trovano più applicazione.
L'INPS, con la Circ. 30 settembre 2025 n. 131, fornisce le prime istruzioni operative per l'applicazione della nuova intesa.
Campo di applicazione
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica:
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:
Disposizioni sulla legislazione applicabile
L'Accordo sancisce, come regola generale, il principio della territorialità della legislazione applicabile. Al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Accordo, pertanto, deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore esercita la propria attività.
Il lavoratore dipendente da una impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione del primo Stato a condizione che la sua occupazione non superi il periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga di ulteriori ventiquattro mesi. La predetta disciplina si applica anche al lavoratore autonomo.
Le Strutture territorialmente competenti dell'INPS devono rilasciare, su richiesta dell'interessato, il certificato di opzione contributiva tramite l'apposito modello “IT/MD 103” con il quale si attesta che il lavoratore è assoggettato alla legislazione italiana per il periodo in cui è occupato nella Missione diplomatica e nell'Ufficio consolare in Moldova o per il periodo in cui è al servizio privato di titolari della predetta Missione diplomatica o Ufficio consolare.
Una copia del predetto certificato deve essere poi trasmessa all'Organismo di collegamento della Moldova.
L'opzione produce i suoi effetti dalla data di entrata in vigore dell'Accordo o dalla data di inizio dell'attività lavorativa se successiva e, pertanto, non ha efficacia retroattiva. Ne consegue che i contributi previdenziali versati nei regimi assicurativi in Moldova prima della decorrenza del regime di opzione non possono essere trasferiti all'INPS.
L'interessato può esercitare il diritto di opzione una sola volta.
Pensioni
Il soggetto che riscuote la pensione, erogata dall'Istituzione competente di uno Stato, nel territorio nazionale dell'altro Stato, certificherà la propria esistenza in vita con le modalità previste dall'Istituzione competente che eroga la prestazione.
Se un assicurato soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alla pensione senza il ricorso alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi, l'Istituzione competente di questo Stato deve riconoscere una pensione calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi compiuti in base alla propria legislazione, anche nel caso in cui l'assicurato abbia diritto a una pensione in regime internazionale nell'altro Stato contraente.
Il richiedente una prestazione pensionistica che non perfezioni il diritto a pensione sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti può, in applicazione dell'Accordo, totalizzare i periodi non sovrapposti maturati in base alla legislazione dell'altro Stato. Tali periodi sono valorizzati alla stregua degli analoghi periodi completati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione, come se fossero maturati in quest'ultimo Stato.
L'istituto della totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l'assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.
Totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi
Qualora ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione in base alla legislazione di uno Stato sia richiesto il completamento di un determinato numero di periodi di assicurazione o equivalenti, l'Istituzione competente di tale Stato, se necessario, prende in considerazione i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.
Alla luce di tale disposizione, si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.
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