sabato 04/10/2025 • 06:00
Con la scadenza del 31 ottobre 2025, le società di capitali si trovano a dover affrontare, oltre agli adempimenti ordinari legati alla presentazione del Modello Redditi SC, anche la scelta relativa all'opzione per il regime agevolativo del Patent box. L'istituto rappresenta uno dei principali strumenti di incentivazione fiscale in materia di ricerca e sviluppo.
Il nuovo Patent box, nella versione introdotta dall'art. 6 DL 146/2021 e integrata dall'art. 1 c. 10-11 L. 234/2021, si caratterizza per una deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti dalle imprese in relazione a determinati beni immateriali. Rientrano tra questi i brevetti industriali, i software protetti da copyright, i disegni e modelli, mentre ne sono esclusi i marchi d'impresa e altre categorie di beni inizialmente contemplate dalla disciplina originaria.
L'agevolazione è applicabile nei confronti di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (residenti o non), purché operanti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Nello specifico il soggetto che esercita l'opzione deve assumere effettivamente i rischi e i costi delle attività di ricerca e sviluppo, in coerenza con il principio del “nexus approach” elaborato dall'OCSE in materia di transfer pricing.
Modalità di esercizio dell'opzione
Il meccanismo operativo dell'opzione si concretizza con la dichiarazione annuale dei redditi. In particolare, per le società di capitali che presentano il Modello SC, l'opzione deve essere espressa compilando il quadro OP. Più precisamente, è necessario barrare la casella 1 del rigo OP21 per segnalare l'adesione al regime agevolativo. L'opzione ha una durata quinquennale e può essere rinnovata al termine del periodo.
Parallelamente, le spese agevolabili devono essere indicate nel quadro RF, in cui super deduzione viene evidenziata tra le “variazioni in diminuzione” in corrispondenza del rigo RF55 con il codice 86. Inoltre, le informazioni di dettaglio relative ai beni immateriali agevolati e alle spese di ricerca e sviluppo devono essere indicate nel prospetto contenuto nei righi da RS530 a RS532. In particolare:
Le istruzioni sottolineano la necessità di considerare esclusivamente le spese riconducibili ai beni immateriali per i quali l'opzione è stata esercitata nella dichiarazione in corso, ma al tempo stesso ricordano che, in presenza del meccanismo premiale, occorre dare evidenza cumulativa dei costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti per la creazione del bene, compresi quindi quelli storici.
Il prospetto assume dunque una duplice funzione:
Si tratta di un passaggio centrale della compilazione, in quanto la mancata o incompleta indicazione dei dati nei righi RS530-RS532 può compromettere la possibilità di fruire correttamente della deduzione maggiorata, oltre a incidere sull'eventuale riconoscimento della penalty protection in caso di controlli.
La documentazione idonea e la penalty protection
Un aspetto delicato è rappresentato dall'onere documentale. Infatti, ai fini della c.d. penalty protection, prevista dall'art. 6 c. 6 DL 146/2021, è necessario predisporre un set documentale (conforme alle indicazioni contenute nel Provv. AE 15 febbraio 2022 n. 48243 contenente gli elementi utili a dimostrare la corretta determinazione della super deduzione.
La comunicazione del possesso di questa documentazione deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo OP21. Si ricorda che la predisposizione di un dossier completo e firmato digitalmente dal legale rappresentante con apposizione di marca temporale rappresenta una condizione indispensabile per poter beneficiare della protezione in caso di eventuali accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Coordinamento con altre dichiarazioni e con l'IRAP
Gli effetti della super deduzione trovano riflesso non solo nella dichiarazione IRES, ma anche nel Modello IRAP. In quest'ultimo, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo deve essere esposto nei quadri IP, IC o IE, all'interno del rigo “Altre variazioni in diminuzione”, utilizzando il codice 16.
Inoltre, il coordinamento con altri istituti, come il concordato preventivo biennale, richiede attenzione. A quest'ultimo riguardo, con la Risp. AE 16 aprile 2025 n. 108, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione Patent box è pienamente compatibile con il CPB. In particolare, è stato precisato che la variazione in diminuzione derivante dalla super deduzione del 110% non integra un reddito esente o escluso dalla base imponibile, bensì rappresenta una mera maggiorazione dei costi deducibili. Ne consegue che non si realizza la causa di esclusione (ex art. 11 c. 1 lett. b-bis D.Lgs. 13/2024) che preclude l'accesso al concordato ai soggetti che abbiano conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti in misura superiore al 40% del reddito complessivo d'impresa. L'agevolazione continua dunque a ridurre il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, ma senza incidere negativamente sulla possibilità per l'impresa di aderire al meccanismo di compliance collaborativa previsto dal CPB.
Il regime transitorio e la comunicazione di passaggio al nuovo Patent box
Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda la gestione del passaggio dal vecchio al nuovo regime Patent box. L'art. 6 DL 146/2021, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, ha infatti previsto una disciplina transitoria che consente ai contribuenti che in passato avevano esercitato l'opzione ai sensi dell'art. 1 c. 37-45 L. 190/2014 di abbandonare il regime originario e transitare al nuovo meccanismo della super deduzione del 110%. Questa possibilità deve essere comunicata attraverso la dichiarazione dei redditi, barrando la casella 3 (“Comunicazione”) del rigo OP21. La facoltà di migrazione non è tuttavia generalizzata. Ne restano infatti esclusi i soggetti che hanno già presentato istanza di accesso alla procedura di ruling (ex art. 31-ter DPR 600/73) e hanno sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate, nonché i contribuenti che hanno aderito al regime documentale previsto dall'art. 4 DL 34/2019.” Per coloro che, viceversa, hanno presentato istanza di ruling o di rinnovo, ma non hanno ancora sottoscritto l'accordo, in corrispondenza del campo 4 (“Identificativo ruling”) è richiesto di indicare il numero di protocollo assegnato all'istanza, riportando un modulo distinto per ciascun protocollo.
Questa previsione assume un'importanza operativa notevole, poiché consente alle imprese di riallinearsi al nuovo quadro normativo evitando la duplicazione di regimi paralleli. La comunicazione in dichiarazione diventa quindi la chiave per sancire formalmente la fuoriuscita dal vecchio regime e l'ingresso nel nuovo, con l'obbligo contestuale di compilare l'apposita sezione del quadro RS per dare evidenza delle spese di ricerca e sviluppo e dei beni immateriali oggetto di agevolazione.
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Paolo Parisi
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Maurizio Nastri
- Dottore Commercialista, Partner Studio Gnudi A.P.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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