giovedì 02/10/2025 • 06:00
In tema di transfer pricing, con la scadenza dell'invio dei modelli redditi SC risulta necessario comunicare in dichiarazione l'eventuale possesso degli oneri documentali e inoltre l'aver apposto sugli stessi la marca temporale pena la disapplicazione della penalty protection.
Con la scadenza dell'invio dei modelli Redditi SC 2025 relativamente al periodo di imposta 2024 diventa cogente l'indicazione, fra gli altri, del flag relativo al possesso della documentazione sul transfer pricing nel quadro RS.
Tale quadro contiene prospetti informativi generici e specifici, la compilazione di alcuni dei quali diventa dirimente per la fruizione di crediti di imposta o speciali regimi. Trattasi del caso dei prezzi di trasferimento: il mancato flag del rigo RS106 relativo al possesso della documentazione, pur in presenza di operazioni con imprese del gruppo, potrebbe sollevare controlli incrociati da parte degli Uffici finanziari - tramite l'utilizzo delle informazioni derivanti dal modello Redditi, dalla dichiarazione IVA e dal bilancio di esercizio - con conseguente ricostruzione dei prezzi di trasferimento applicabili, senza che il contribuente possa usufruire della penalty protection .
Pertanto, occorre prestare attenzione alla corretta compilazione del rigo RS106 da parte dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che si trovino, rispetto a società non residenti, nella condizione di controllante, controllata direttamente o indirettamente ovvero con controllante comune.
Tipo di controllo: controllante e controllate
Nel rigo RS106 vengono delineate le opzioni/caselle in “Tipo di controllo” che il soggetto interessato dovrà barrare qualora si trovi in una di queste condizioni:
Facoltà degli oneri documentali
Qualora il contribuente, in presenza di rapporti infragruppo, abbia aderito al regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, occorrerà barrare la casella “Possesso documentazione”.
Come previsto infatti dall'art. 1 c. 6 D.Lgs. 471/97 e chiarito dal provvedimento direttoriale 23 novembre 2020, il contribuente che detiene la documentazione dovrà darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione presentata.
Si ricorda infatti che non costituisce obbligo la predisposizione e il perentorio possesso della documentazione sul transfer pricing ma diventa dirimente per non incorrere nella sanzione di infedele dichiarazione qualora i prezzi praticati nelle transazioni infragruppo non fossero basati sul valore di libera concorrenza.
Il contribuente che scelga di aderire a tale facoltà in un'ottica di adempimento spontaneo otterrà quindi un beneficio in termini di esimente sanzionatoria.
A tal proposito si ricorda che con la Risp. AE 21 agosto 2024 n. 174 è stato chiarito che la Documentazione Nazionale debba essere presentata necessariamente in lingua italiana, al fine di favorire la migliore comprensione delle informazioni destinate ad un contesto nazionale e le cui modalità applicative sono state dettate in maniera puntuale dalla disciplina italiana attuativa.
In caso di successiva dichiarazione integrativa presentata per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento (e che abbiano determinato l'indicazione di un minore imponibile, di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore credito) la documentazione predisposta può essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione.
Ricavi e costi infragruppo
Nella colonna 5 e 6 del rigo RS106 andranno indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina sul transfer pricing prevista dall'art. 110 c. 7 TUIR.
Il Masterfile e la Documentazione Nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L'Amministrazione Finanziaria non è vincolata a disapplicare il regime sanzionatorio (ovvero ad applicare la penalty protection) qualora la documentazione, pur rispettando la struttura formale indicata, non presenta nel complesso contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel provvedimento direttoriale, ivi compresa la firma elettronica con marca temporale, ovvero quando le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondano in tutto o in parte al vero.
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- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Edoardo Pocosgnich
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