X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Transfer pricing
Altro

mercoledì 20/08/2025 • 11:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Aggiustamenti di transfer pricing nei contratti di distribuzione: trattamento IVA

Gli aggiustamenti di transfer pricing, con riferimento a contratti di distribuzione che prevedono la rettifica periodica dei corrispettivi, sono rilevanti ai fini IVA solo se previsti contrattualmente, riferiti a specifiche operazioni e adeguatamente documentati tramite note di variazione e breakdown collegati alle singole fatture (Risp. AE 20 agosto 2025 n. 214).

a cura di

redazione Memento

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

La rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di transfer pricing è stata oggetto di analisi nella Risp. AE 20 agosto 2025 n. 214 dell’Agenzia delle Entrate, che prende spunto dal caso di una società distributrice italiana (ALFA) e della società fornitrice estera del gruppo (DELTA).
Nel dettaglio, le parti hanno sottoscritto un nuovo Contratto di Distribuzione che prevede la possibilità di adeguare periodicamente i prezzi di vendita dei prodotti tramite specifici aggiustamenti, detti anche transfer pricing adjustments, in modo da garantire il rispetto del principio di libera concorrenza (arm’s length principle). Gli aggiustamenti sono calcolati a consuntivo, sulla base dei margini effettivi realizzati dalla società distributrice, e documentati con note di variazione e breakdown analitici riferiti alle singole fatture.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che affinché gli aggiustamenti di transfer pricing abbiano rilevanza IVA, devono sussistere tre condizioni fondamentali:

  • onerosità dell’operazione (deve esserci una regolazione monetaria o in natura);
  • individuazione delle cessioni di beni o prestazioni di servizi a cui il corrispettivo si riferisce;
  • collegamento diretto tra le somme versate e le specifiche operazioni commerciali.

Solo se gli aggiustamenti sono espressamente previsti nel contratto e riferiti a specifiche operazioni, possono essere considerati variazioni della base imponibile ai fini IVA.
Quando ricorrono i presupposti sopra indicati, le note di variazione (in aumento o in diminuzione) emesse dalla società estera devono essere integrate con IVA secondo il regime di inversione contabile (reverse charge), oppure, per le operazioni su beni già presenti in Italia, va emessa un’autofattura modificativa da parte della società italiana. È essenziale che la documentazione di supporto (elenco fatture e breakdown dettagliato) permetta di ricostruire puntualmente il collegamento tra aggiustamento di transfer pricing e operazione originaria.
La risposta in oggetto conferma che, in presenza di aggiustamenti periodici previsti contrattualmente e puntualmente documentati, questi assumono rilevanza ai fini IVA, con obblighi di integrazione e diritto alla detrazione secondo le regole generali. Le imprese devono verificare la struttura dei contratti infragruppo e la documentazione a supporto, così da evitare contestazioni in sede di controllo fiscale.

Fonte: Risp. AE 20 agosto 2025 n. 214

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Vedi anche

Contabilità PRINCIPI CONTABILI

OIC 34 e transfer pricing: impatti su analisi economica e benchmark

Il nuovo principio OIC 34 "Ricavi" richiede di correlare funzionalmente i componenti negativi di reddito ai ricavi a cui essi si riferiscono. In quest'ottica, è necessar..

di Edoardo Pocosgnich - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T

di Nicoleta Popoiu - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T

Approfondisci con


Aggiustamenti da prezzo di trasferimento e rilevanza ai fini IVA

Gli aggiustamenti da transfer price non concorrono automaticamente alla determinazione della base imponibile IVA, che deve essere calcolata in funzione del corrispettivo pattuito fra le parti. Occorre, pertanto, verific..

di

Marco Peirolo

- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC


Transfer pricing

Le transazioni tra imprese appartenenti al medesimo gruppo societario sono soggette, a certe condizioni, alla determinazione del corrispettivo secondo la disciplina Transfer pricing. Diversamente dalle transazioni tra i..

di

Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

di

Edoardo Pocosgnich

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”