giovedì 02/10/2025 • 06:00
L'evoluzione che il settore primario ha avuto, in modo esponenziale, negli ultimi due decenni nell'ambito delle attività agricole connesse, ha comportato un adeguamento normativo da parte del legislatore ed una maggiore formazione da parte dei consulenti delle aziende medesime. La valorizzazione delle specializzazioni è al centro del Convegno Nazionale UNGDCEC 2025, a Cagliari il 2 e 3 ottobre.
Aziende agricole e fisco
Se si tiene in considerazione il fatto che l'esonero dalla tenuta della contabilità, se non le semplici registrazioni ai fini Iva e la previsione del regime speciale Iva, ex art. 34 DPR 633/72, furono introdotti per non appesantire di adempimenti gli imprenditori agricoli poco avvezzi agli aspetti amministrativi e burocratici e più portati alla conduzione dei terreni ed all'allevamento dei loro animali, sembra che si stia narrando qualcosa che è successo nel medioevo.
In realtà, invece, l'escalation del settore primario prende il via con il D.Lgs. 228/2001 cosiddetta “Legge di orientamento” che, con le modifiche apportate all'art. 2135 c.c., ha slegato l'attività agricola dalla mera conduzione del terreno facendo sì che gli imprenditori agricoli si siano trovati nella condizione di poter implementare la visione delle loro aziende ed avere altresì un'importante integrazione al reddito, grazie all'ampliamento delle attività agricole connesse di prodotto e di servizi.
A questo epocale cambiamento hanno poi fatto seguito altre importanti passaggi come: il D.Lgs. 99/2004, che ha istituito le società agricole; la possibilità anche per le società agricole di optare per la tassazione su base catastale (L. 206/2006); il loro successivo riconoscimento quali soggetti professionalizzanti Iap.
La possibilità di svolgere attività che, in connessione con l'attività agricola principale, consentisse di diversificare la struttura del reddito ed altresì la possibilità di esercitare l'attività con strumenti giuridici anche più “complessi” e in grado di attrarre capitali, ha consentito di vedere crescere le dimensioni delle aziende. Se le attività connesse di prodotto, quindi quelle legate alla trasformazione dei prodotti agricoli erano quelle più vicine all'attività agricola principale, hanno preso piede le attività connesse di servizi, trainate dall'attività agrituristica che al suo interno ricomprende ospitalità, somministrazione, valorizzazione del territorio.
Nella prima decade degli anni duemila l'avvento della produzione di energia elettrica ha prepotentemente preso piede sia relativamente a quella di fonte fotovoltaica che a quella legata alla gestione dei biogas alimentati principalmente dai reflui zootecnici; si è reso necessario quindi definire i limiti di connessione della produzione di energia con l'attività agricola principale e l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, con la circolare 32/E/2009, sono stati definiti dei paletti ancora oggi in vigore; condizioni di connessione che oggi però devo essere riviste per i casi di produzione di energia elettrica tramite parchi agrivoltaici al di sotto dei quali continua a svolgersi l'attività agricola di coltivazione.
L'evoluzione è proseguita poi con l'ampliamento delle possibilità di vendita diretta, con lo street food agricolo, con l'avvento dell'enoturismo e dell'olioturismo oltre alle fattorie didattiche.
Anche la tecnologia e le nuove tecniche di produzione hanno avuto il loro impatto così che, recentemente, in attuazione della Delega fiscale, l'esecutivo con il D.Lgs. 192/2024 ha normato dal punto di vista fiscale le cosidette vertical farm e le coltivazioni “fuori terra” facendole rientrare, a determinate condizioni, nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola. Le modifiche all'art. 32 TUIR, hanno consentito di introdurre nell'ambito della tassazione su base catastale anche tali produzioni.
Queste, da un punto di vista civilistico, già erano ricomprese nell'art. 2135 c.c. perché attività di coltivazione che curano un ciclo biologico od una fase necessaria di esso utilizzando o meno il fondo. Vi era però un'asimmetria tra normativa fiscale e normativa civilistica che, per tale aspetto è stata colmata. Tenuto conto poi che l'esercizio dell'attività agricola può contribuire al miglioramento dell'ambiente ed a preservarci dal cambiamento climatico, qualora tali attività possano essere oggetto di cessione di beni anche immateriali (per esempio i crediti di carbonio) anche quì il legislatore ha voluto che tali introiti fossero, fino ad un certo limite, ricompresi nel reddito agrario. Sui citati temi è stata recentemente emanata, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la circolare n. 12/E dell'8 agosto 2025.
Osservazioni
Tutto quanto sopra, che è solamente una sintesi dell'intraprendenza degli imprenditori agricoli, comporta che la consulenza al settore primario non può essere sommaria e generalisti per tutte le aziende, come era usanza qualche tempo fa, ma deve essere specifica e puntuale per ogni azienda sulla base della struttura e delle attività che ha deciso di portare avanti o sulla base della struttura e delle attività che sta pensando di portare avanti. Inoltre, la particolare tassazione delle aziende agricole ed i relativi regimi fiscali fanno si che si renda necessaria una specializzata consulenza anche nel momento in cui vi siano delle operazioni di acquisizione o di cessione, delle operazioni di trasformazione o delle operazioni legate al passaggio generazionale aziendale.
Lefebvre Giuffrè è presente al Convegno Nazionale UNGDCEC, 2-3 ottobre 2025 a Cagliari. Ti aspettiamo allo Stand n. 6 per scoprire insieme le nuove soluzioni per i professionisti fiscali. |
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