venerdì 26/09/2025 • 12:20
Con Provv. AE 26 settembre 2025 sono state apportate delle modifiche al Provv. AE 27 giugno 2019 n. 223774 in tema di vendita di titoli di accesso per manifestazioni e spettacoli, in particolare circa le modalità di identificazione in fase di registrazione.
redazione Memento
Il Provv. AE 27 giugno 2019 n. 223774 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'art. 1 c. 545-bis e s. L. 232/2016. Il medesimo provvedimento, inoltre, contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate. Per titolo di accesso si intende un titolo di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui al DPR 640/72 e ciascuna manifestazione spettacolistica di cui al DPR 633/72.
Con il Provv. AE 26 settembre 2025 n. 356768, avendo le associazioni di categoria degli operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di accesso effettuata da alcuni Paesi al di fuori della Unione Europea - si dispongono alcune modifiche al Capo II e al Capo VI del Provv. AE 27 giugno 2019 n. 223774.
In particolare, il provvedimento in commento interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell'utente che vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, consentendo, altresì, per un periodo limitato di 120 giorni, di dichiarare che un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle Entrate, è idoneo anche rispetto alle modifiche apportate dal presente provvedimento, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 4.3. Nello specifico, le modifiche recate dal provvedimento consentono all'utente di concludere la fase di registrazione, finalizzata all'identificazione, utilizzando in alternativa ad una One Time Password (OTP) ricevuta tramite un SMS, già prevista dalla normativa attuale, anche una OTP ricevuta attraverso una chiamata vocale analogica al numero di telefono cellulare dichiarato in fase di registrazione.
Il provvedimento dispone, altresì, il ricorso, per un periodo massimo di 120 giorni dalla sua pubblicazione, alla procedura semplificata prevista dal punto 12.4, al fine di dichiarare autonomamente l'idoneità alle modifiche ivi recate anche per i sistemi che sono già stati riconosciuti idonei dall'Agenzia delle Entrate, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 1, lettera a), del presente provvedimento. Questa semplificazione ha la finalità di consentire agli operatori l'adeguamento dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo utile al perfezionamento del processo amministrativo.
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Lorenzo Meroni
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