sabato 27/09/2025 • 06:00
Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge con cui l'Italia punta ad allinearsi con l'AI Act europeo, con l’obiettivo di garantire lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale tutelando al contempo diritti e dignità delle persone: proprio in quest'ambito si colloca il tema cruciale della regolamentazione dell’IA nel mondo del lavoro.
Con il voto definitivo del Senato del 17 settembre 2025, e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre, la legge "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale” (L. 132/2025) è ufficialmente entrata in vigore. Si tratta del primo quadro normativo nazionale che disciplina sviluppo, adozione e governance dei sistemi di IA nel rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali e in piena coerenza con l’AI Act europeo (Reg. UE 1689/2024). La legge si fonda su princìpi di uso antropocentrico, trasparente e sicuro dell’IA, con particolare attenzione a innovazione, cybersicurezza, accessibilità e tutela della riservatezza.
Premesse
Con il dettato normativo in commento il legislatore prende le mosse dalla constatazione che la rivoluzione informatica avviatasi nella seconda metà del Novecento ha inciso in maniera radicale tanto sulla dimensione individuale quanto su quella collettiva, sino a determinare l’emergere di una vera e propria società digitale. La diffusione capillare del personal computer, il successivo avvento di internet e, più di recente, l’irrompere degli smartphone hanno progressivamente esteso l’uso degli strumenti digitali a pressoché ogni ambito della quotidianità. Ne deriva che il fenomeno tecnologico non si limita più a costituire un semplice ausilio o supporto, ma finisce con il plasmare e condizionare le forme della comunicazione, del lavoro e dell’accesso alla conoscenza.
Si ritiene utile rammentare altresì che l’attuale fase evolutiva della tecnologia presenta un tratto del tutto peculiare caratterizzato dalle cd. macchine intelligenti che sono ormai dotate di capacità di autoapprendimento, di autoorganizzazione e, in certa misura, di autodecisione. Ciò pone interrogativi profondi riguardo l’etica, il diritto e, più in generale, l’intero dibattito pubblico. In tale prospettiva si inserisce anche l’iniziativa normativa europea attraverso cui il Parlamento e il Consiglio dell’Unione hanno approvato in via definitiva il 13 giugno 2024 l'AI Act, che stabilisce un quadro di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.
In questo quadro, dunque, emerge la particolare necessità di regolamentare l’intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro nel nostro Paese: necessità che il testo approvato dalle Camere affronta nei tre articoli analizzati di seguito.
Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro (art. 11)
All'art. 11 del testo della legge, il legislatore disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia, quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone.
È altresì evidenziato che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo debba essere sicuro, affidabile e trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.
Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’art. 1-bis D.Lgs. 152/1997. Si ricorda che l’art. 1-bis prevede che il datore sia tenuto ad informare il prestatore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di assunzione, conferimento dell'incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei prestatori.
In definitiva, attraverso l’analisi delle richiamate disposizioni, si può osservare come le predette finalità valorizzino un approccio cd. antropocentrico, come sottolineava anche la Relazione Illustrativa al DDL, in conformità con quanto prescritto dalla normativa sovranazionale, in particolare dal Considerando n. 8 dell'AI Act.
Da ultimo, si ritiene utile evidenziare la disposizione secondo cui l’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro debba garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (art. 12)
Il seguente art. 12 stabilisce di istituire, presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.
Per la suddetta finalità, all’Osservatorio viene attribuito il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale e promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante e, con decreto del medesimo Ministro, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno stabiliti i suoi componenti, ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A tal proposito, appare opportuno un approfondimento in ordine alle previste attività dell’Osservatorio quali la definizione di strategie, il monitoraggio dell’impatto, l’identificazione dei settori lavorativi e la promozione della formazione.
Disposizioni in materia di professioni intellettuali (art. 13)
L'art. 13 riconduce l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito delle professioni intellettuali, in via generale, al soloesercizio di attività aventi natura strumentale e di supporto rispetto al nucleo centrale della prestazione professionale, che resta caratterizzato dalla prevalenza del lavoro intellettuale proprio dell’opera dell’uomo.
Per preservare e rafforzare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, è altresì previsto che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale eventualmente impiegati siano portate a conoscenza del destinatario della prestazione intellettuale attraverso un linguaggio chiaro, semplice e al contempo esaustivo. In sede referente, la formulazione originaria è stata modificata proprio al fine di limitare in maniera espressa le possibili finalità di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale alle sole attività strumentali e di supporto, richiedendo al contempo che ogni eventuale applicazione di tali strumenti sia accompagnata da una puntuale informativa da parte del professionista nei confronti della propria clientela.
Dal dettato emerge la chiara volontà legislativa di far prevalere il pensiero critico umano rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il requisito di prevalenza appare posto, dunque, con riferimento al profilo della qualità della prestazione e non sembra implicare una prevalenza anche di tipo quantitativo. Tuttavia, si ritiene utile precisare che tali dettami, pur rispondendo a un’esigenza condivisibile di trasparenza e tutela, dovranno essere ulteriormente declinati in termini operativi e applicativi. Solo così sarà possibile evitare criticità di ordine pratico che potrebbero emergere qualora i principi restassero formulati in maniera troppo generica e non accompagnati da indicazioni chiare e dettagliate per i professionisti coinvolti.
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