mercoledì 24/09/2025 • 11:52
Con le risposte a interrogazione parlamentare n. 5-04433 e n. 5-04435 del 23 settembre 2025, il MEF ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per ricerca e sviluppo e di ritenute fiscali sugli interessi dei buoni fruttiferi postali (BFP).
redazione Memento
Il MEF, con le risposte a interrogazione parlamentare n. 5-04433 e n. 5-04435 del 23 settembre 2025, ha fornito chiarimenti rispettivamente in tema di credito d'imposta per ricerca e sviluppo e di ritenute fiscali sugli interessi dei buoni fruttiferi postali (BFP), di seguito riportati nel dettaglio.
Credito d'imposta per ricerca e sviluppo
A seguito delle numerose modifiche normative succedutesi nel tempo, si è generato un alto grado di instabilità e incertezza per le imprese, che spesso si sono viste contestare o sospendere crediti d'imposta per ricerca e sviluppo già iscritti in bilancio e destinati a investimenti, con conseguenti difficoltà di liquidità.
Il cuore della questione risiede nella distinzione tra casi di frode e casi di utilizzo in buona fede del credito, elemento fondamentale per sbloccare tempestivamente le posizioni legittime e consentire la chiusura rapida delle controversie.
Sul piano normativo nazionale, con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04433 del 23 settembre 2025, si sottolinea che il legislatore è recentemente intervenuto per chiarire le definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”, anche ai fini sanzionatori. Il D.Lgs. 87/2024 ha inserito queste due nozioni nel D.Lgs. 74/2000: sono “inesistenti” i crediti privi dei requisiti previsti dalla normativa o ottenuti mediante frode, mentre sono “non spettanti” quelli fruiti in difformità dalle modalità di utilizzo o per eccesso rispetto agli importi previsti.
Sul fronte delle garanzie per le imprese, la normativa ha introdotto la possibilità di ottenere una certificazione qualificata sugli investimenti in ricerca e sviluppo, che attesta la loro corretta qualificazione. Tale certificazione, vincolante per l'Agenzia delle Entrate salvo casi di falsa rappresentazione dei fatti, consente di evitare contestazioni sulla spettanza del credito.
Infine, in materia di definizione agevolata, la risposta ricorda la procedura di riversamento spontaneo, che consente di regolarizzare crediti utilizzati indebitamente senza sanzioni né interessi, con scadenza prorogata al 3 giugno 2025. Tale misura si rivolge a soggetti che abbiano effettivamente sostenuto spese, ma per attività in tutto o in parte non qualificabili come ricerca o sviluppo.
In conclusione, se da un lato il legislatore ha rafforzato i controlli e la chiarezza normativa, dall'altro offre strumenti di tutela e regolarizzazione per chi opera in buona fede, nella prospettiva di ridurre il contenzioso e restituire fiducia agli investimenti in innovazione.
Ritenute fiscali su buoni fruttiferi
Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04435 del 23 settembre 2025 sono stati forniti chiarimenti circa la disciplina delle ritenute fiscali sugli interessi dei buoni fruttiferi postali (BFP) e circa i criteri applicabili e i relativi importi versati all'erario.
Il DM 23 giugno 1997, in attuazione del D.Lgs. 239/96, stabilisce che per i buoni delle serie “Q”, “R” e “S” emessi fino al 1996 gli interessi devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, secondo il principio di competenza e non di cassa. Ciò significa che la ritenuta viene applicata e sottratta al momento della maturazione annuale degli interessi e non alla scadenza o al rimborso del buono.
Tale impostazione ha suscitato contestazioni da parte dei titolari di BFP, che ritengono più favorevole una capitalizzazione al lordo della ritenuta, sulla base del principio che la ritenuta dovrebbe essere applicata al momento del pagamento degli interessi (principio di cassa). Tuttavia, la risposta in commento precisa che la legge impone l'applicazione della ritenuta al momento della capitalizzazione annuale degli interessi, e non può essere disattesa dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
Il DPR 602/73 stabilisce che la ritenuta va applicata sui redditi maturati nel periodo d'imposta, anche se non ancora corrisposti, e che deve essere versata all'erario al momento della scadenza del titolo o del rimborso anticipato. La risposta sottolinea la coerenza di questa disciplina con la natura dei BFP, che sono rimborsabili a richiesta e prevedono la maturazione degli interessi periodo per periodo.
In sintesi, la normativa vigente obbliga la CDP a calcolare gli interessi al netto della ritenuta fiscale già al momento della capitalizzazione annuale, e a versare l'imposta dovuta all'erario secondo le tempistiche previste. Questa disciplina, confermata anche dai più recenti interventi interpretativi, chiarisce definitivamente i criteri di applicazione delle ritenute sui buoni fruttiferi postali, ponendo fine alle incertezze interpretative e tutelando la trasparenza verso i risparmiatori.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 23 settembre n. 5-04433 e n. 5-04435
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Francesco Barone
- Dottore commercialista e Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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