sabato 27/09/2025 • 06:00
Nell'attività di factoring sotto forma di cessione di crediti, la provvigione addebitata al cliente rientra o meno nel campo di applicazione dell'IVA? E se rientra, può beneficiare dell'esenzione oppure no? E nell'attività di factoring sotto forma di anticipo fatture? È una delle domande pregiudiziali sollevate avanti la CGUE.
Factoring sotto forma di cessione di crediti
Una Corte tributaria finlandese ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi se qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società (factoring sotto forma di cessione di crediti):
a) la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, va considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un'altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA?, oppure
b) l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 9 della direttiva IVA vanno interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a)?
Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti ai fini dell'impostazione e dell'avvio della procedura di factoring debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA.
Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA:
a) l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione?, oppure
b) l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta di un corrispettivo a fronte del recupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un'altra prestazione di servizi imponibile?
Factoring sotto forma di anticipo fatture
La stessa Corte tributaria finlandese ha chiesto alla Corte di Giustizia, inoltre, di pronunciarsi se qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società (factoring sotto forma di anticipo fatture):
a) l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell'accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all'impostazione e all'avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione?, oppure
b) l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del recupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un'altra prestazione di servizi imponibile?
Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva sia così chiaro e incondizionato da potergli attribuire un effetto diretto su domanda del soggetto passivo, sebbene l'esenzione prevista dalla legge nazionale sull'IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti.
Certamente la causa può interessare anche l'Italia, in cui in base al n. 1 dell'art. 10 DPR 633/72 sono esenti da IVA le operazioni creditizie e quelle finanziarie. Rientrano tra queste operazioni le prestazioni che riguardano i seguenti servizi finanziari da chiunque siano effettuati:
La causa è stata rubricata con il numero C-232/24 e interessa l'art. 10 DPR 633/72.
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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