giovedì 25/09/2025 • 06:00
Entro il 30 settembre 2025, i contribuenti possono assegnare o cedere beni immobili e mobili registrati ai soci in regime agevolato. Tra questi strumenti rientra anche la trasformazione in società semplice. Tutte queste operazioni richiedono il rispetto delle specifiche regole IVA.
Assegnazioni e cessioni agevolate
La disciplina delle assegnazioni agevolate si basa su una normativa articolata, arricchita negli anni da numerosi interventi di prassi dell'Agenzia delle Entrate, tra cui spiccano la circolare n. 26/E/2016 e la circolare n. 40/E/2002. Tali documenti di prassi, aggiornati all'evolversi della disciplina, forniscono i principi essenziali per l'applicazione delle regole IVA e per la corretta gestione delle imposte indirette sulle operazioni di trasferimento immobiliare ai soci.
Uno degli aspetti decisivi riguarda la distinzione tra assegnazioni e cessioni di immobili. In linea generale, entrambe le operazioni consentono di trasferire la proprietà di beni ai soci, ma presentano profonde differenze in termini di trattamento fiscale, specialmente ai fini dell'IVA.
Quando l'assegnazione è esclusa da IVA
Nel caso delle assegnazioni di immobili ai soci, la regola generale prevede che l'operazione sia equiparata a una cessione e, quindi, soggetta a IVA. Tuttavia, la normativa prevede diverse ipotesi di esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, che si realizzano quando la società ha acquistato l'immobile in uno dei seguenti modi:
In tutte queste situazioni, l'assegnazione ai soci è fuori campo IVA: non si tratta di una cessione rilevante ai fini dell'imposta, ma di una semplice destinazione del bene a finalità estranee all'attività d'impresa, come previsto dall'art. 2 c. 2 n. 5 DPR 633/72. Ciò costituisce una deroga al principio generale, secondo cui le assegnazioni ai soci sono equiparate alle cessioni.
Interventi successivi e rettifica della detrazione
Un aspetto da non trascurare riguarda gli interventi di ristrutturazione o miglioramento effettuati sull'immobile dopo l'acquisto. Se la società ha sostenuto costi per lavori su un immobile rientrante tra quelli “fuori campo IVA” e ha detratto l'IVA su tali interventi, l'assegnazione ai soci continuerà a essere esclusa dal campo IVA. Tuttavia, qualora non siano trascorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, occorrerà rettificare la detrazione dell'IVA relativa agli interventi stessi, secondo la disciplina delle rettifiche decennali.
Cessione agevolata: sempre nel campo IVA
Diversa la disciplina in caso di cessione agevolata di immobili ai soci. Qui l'operazione è sempre rilevante ai fini IVA, anche se può essere esente o imponibile in base a diversi fattori:
In ogni caso, la qualifica di soggetto IVA della società cedente determina che la cessione sia sempre fiscalmente rilevante, anche se con effetti diversi (imponibilità o esenzione) a seconda della tipologia dell'immobile e delle scelte operate in sede di vendita.
Le conseguenze sulle imposte indirette
La differenza tra esclusione ed esenzione da IVA si riverbera direttamente sulle altre imposte indirette dovute sull'operazione. In particolare:
Trasformazione in società semplice
Oltre alle assegnazioni e cessioni, la normativa agevolata consente alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili e di beni mobili registrati (diversi da quelli strumentali all’attività d’impresa) di trasformarsi in società semplice. La trasformazione deve avvenire entro il 30 settembre 2025 e rappresenta una soluzione strategica per chi desidera estromettere i beni dal regime d’impresa, mantenendoli in ambito privatistico e, al contempo, beneficiando di un’imposta sostitutiva agevolata calcolata sulla plusvalenza latente.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è ordinariamente pari all’8%, ma sale al 10,5% se la società è stata considerata di comodo per almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti.
La trasformazione non rappresenta una cessione di beni ai fini IVA: si tratta di una modifica della veste giuridica che, di regola, non determina effetti impositivi in ambito IVA, purché i beni restino nel patrimonio sociale e non siano attribuiti ai soci. Solo nel caso in cui i beni escano dall’attività d’impresa per essere destinati a finalità estranee, si valuta l’applicazione dell’IVA secondo le regole ordinarie.
Dal punto di vista delle imposte indirette, la trasformazione comporta l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, sempre che non vi siano trasferimenti reali di proprietà immobiliare. Il vero vantaggio fiscale deriva dalla possibilità di “cristallizzare” la plusvalenza pagando l’imposta sostitutiva, evitando la tassazione ordinaria sulle riserve e plusvalenze latenti.
Scadenze e adempimenti per il versamento dell'imposta sostitutiva
Per fruire del regime agevolato, è necessario rispettare precise scadenze per il pagamento dell'imposta sostitutiva:
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Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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