mercoledì 24/09/2025 • 06:00
Le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione volontaria della società fanno parte dell'attività d'impresa e, quindi, consentono l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, anche nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata era esente (Risp. AE 22 settembre 2025 n. 251).
La risposta all'interpello n. 251 del 22 settembre 2025 è relativa alla detraibilità dell'IVA assolta dalla società durante la procedura di liquidazione per conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ipotesi in cui l'attività ordinariamente esercitata era riconducibile a quella esente ex art. 10 DPR 633/72.
Nello specifico, la società, in liquidazione volontaria dal luglio 2021, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se può detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute successivamente a tale data, per prestazioni professionali ricevute da avvocati che hanno curato l'attività di recupero crediti insoluti e l'attività di contenzioso tributario, fermo restando che dall'apertura della liquidazione non ha effettuato alcuna operazione attiva. Ove tali fatture fossero state ricevute prima del luglio 2021, la società non avrebbe potuto detrarre alcuna imposta per via dell'attività esente dalla stessa esercitata.
Detrazione IVA nella fase di liquidazione
L'esercizio del diritto alla detrazione non è, in linea di principio, precluso durante la fase di liquidazione, in quanto – come messo in luce dalla Corte europea – la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell'attività, dato che la fase di liquidazione rappresenta l'ultima fase di vita della società, ma resta pur sempre parte dell'attività d'impresa (causa C-182/20).
Nel presupposto, quindi, che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell'attività d'impresa, sempreché finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte in un lasso di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione, con la risposta n. 853/E/2021 era già stato chiarito che - in virtù del principio di neutralità dell'IVA - deve riconoscersi il diritto alla detrazione per gli acquisti che sono effettuati nello svolgimento dell'attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo dei beni/servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria.
Ne consegue che, per qualificare una prestazione di servizi come afferente e strumentale alla liquidazione, non è sufficiente che la stessa si realizzi durante la liquidazione, ma è necessario verificare se la stessa trovi causa e fine nello svolgimento dell'attività liquidatoria.
La stessa Corte di Cassazione, in merito alla natura dell'attività di liquidazione, ha recentemente ribadito che la liquidazione coatta amministrativa comporta la cessazione dell'attività assicurativa (esente da IVA) esercitata dalla società nel periodo in cui era “in bonis” e torna ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell'imposta (Cass. 3875/2025).
Risposta n. 251/E/2025
Alla luce del quadro interpretativo di cui sopra, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto detraibile l'IVA addebitata nelle fatture ricevute durate la fase di liquidazione, in quanto riferite a prestazioni inerenti all'attività liquidatoria.
Nella fattispecie in esame, infatti, le prestazioni di recupero crediti e di assistenza legale nel contenzioso tributario oggetto delle fatture ricevute dall'istante non sembrano del tutto prive di afferenza con l'attività liquidatoria.
Sebbene riferite anche a vicende iniziate prima della decisione dei soci di sciogliere la società, tali prestazioni sono volte alla definizione dei rapporti pendenti. Si tratta di un'attività che rappresenta una delle prerogative della fase liquidatoria perché il patrimonio sociale è rappresentato da debiti e crediti, avendo la società ceduto tutti gli altri asset a terzi, unitamente ai rami d'azienda, prima della liquidazione.
Nello specifico, con riguardo alle fatture relative all'attività legale di gestione del contenzioso tributario, assume rilievo il fatto che le stesse sono connesse alla definizione agevolata delle controversie (art. 1 c. 186-205 L. 197/2022), attività volta alla celere e compiuta definizione dei rapporti pendenti. Tale attività, pertanto, può ritenersi propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie e afferente alla liquidazione della società.
Lo stesso sembra potersi affermare per l'attività di recupero crediti, i quali, oltretutto, sulla base dei dati a disposizione, non hanno natura commerciale e possono risultare connessi alla liquidazione.
Infine, riguardo alla possibilità di recuperare l'IVA detraibile per le annualità successive alla liquidazione, l'Agenzia ha confermato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, di cui all'art. 8 c. 6-bis DPR 322/98, in presenza dei presupposti, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Le società in liquidazione possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute per servizi professionali inerenti all'a..
redazione Memento
Approfondisci con
Con il termine liquidazione si indica la fase conclusiva della vita della società, durante la quale cessa di svolgersi l'attività aziendale e si pongono in essere gli atti necessari alla realizzazione dell'attivo azienda..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPALuca Biancardino
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.