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lunedì 22/09/2025 • 16:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Detrazione IVA per spese di consulenza nelle società in liquidazione

Le società in liquidazione possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute per servizi professionali inerenti all'attività liquidatoria, a condizione che sia rispettato il requisito dell'inerenza rispetto alle operazioni effettuate durante la liquidazione (Risp. AE 22 settembre 2025 n. 251).

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 22 settembre 2025 n. 251, ha precisato che le società in liquidazione volontaria possono esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sulle fatture di consulenza legale e professionale ricevute dopo la cessazione dell'attività, purché tali prestazioni siano direttamente collegate allo svolgimento delle operazioni liquidatorie, come la gestione di contenziosi tributari e il recupero crediti. L'Agenzia ribadisce che la detraibilità dell'IVA è subordinata all'inerenza delle spese sostenute rispetto alle finalità della liquidazione e che è possibile presentare dichiarazioni integrative per correggere eventuali errori nella detrazione dell'imposta.

Pertanto, secondo l'Agenzia, il diritto alla detrazione dell'IVA non è precluso durante la liquidazione, poiché questa rappresenta una fase finale della vita societaria ma è comunque parte dell'attività d'impresa. L'elemento fondamentale per poter detrarre l'imposta è la sussistenza di un nesso di inerenza tra i beni e servizi acquistati e l'attività liquidatoria.

La risposta dell'Agenzia richiama sia la normativa nazionale (art. 19 DPR 633/72) sia i principi comunitari (art. 168 Direttiva 2006/112/CE), sottolineando che le prestazioni di servizi riferite alla liquidazione – come la gestione del contenzioso o il recupero crediti – sono considerate strumentali e afferenti all'attività liquidatoria, quindi idonee a garantire il diritto alla detrazione.

Inoltre, viene precisato che le società possono presentare dichiarazioni IVA integrative per correggere eventuali omissioni o errori relativi alla detrazione, entro i termini previsti dalla normativa, facendo riferimento all'art. 8 c. 6-bis DPR 322/98.

In conclusione, le società in liquidazione possono esercitare il diritto alla detrazione IVA sulle spese sostenute per attività strettamente connesse alla fase liquidatoria, purché sia rispettato il requisito dell'inerenza e siano osservati i termini e le modalità previsti dalla legge.

Fonte: Risp. AE 22 settembre 2025 n. 251

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