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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. a consulenza giuridica AE 22 settembre 2025 n. 13, ha fornito chiarimenti sulla definizione di semilavorati auriferi e l'applicazione del meccanismo di reverse charge. 

Il reverse charge si applica alle cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati con purezza pari o superiore a 325 millesimi, come stabilito dall'art. 17 c. 5 DPR 633/72.

La definizione di semilavorato è quella di un prodotto che, pur avendo una struttura finita o semifinita, non è diretto ad uno specifico uso o funzione, ma è destinato ad essere inserito in oggetti compositi durante la produzione.

L'Agenzia conferma che componenti come mollette per orecchini, moschettoni, anelli a molla, chiusure per anelli o bracciali, anche se sottoposti ad attività di assemblaggio o incastonatura, sono considerati prodotti finiti e non semilavorati.

Questo perché tali elementi, per le loro caratteristiche, non sono destinati a ulteriori lavorazioni, ma a essere direttamente utilizzati nell'assemblaggio finale di gioielli e accessori.

Di conseguenza, per l'acquisto e l'importazione di questi manufatti d'oro non si applica il meccanismo di reverse charge: l'IVA deve essere assolta nei modi ordinari. Solo i prodotti che sono destinati a successiva trasformazione industriale e non hanno una funzione finale autonoma possono essere considerati semilavorati e quindi rientrare nel regime del reverse charge.

Fonte: Risp. a consulenza giuridica AE 22 settembre 2025 n. 13

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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