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lunedì 22/09/2025 • 15:41

Lavoro DALLA FONDAZIONE STUDI

CPB: le principali novità analizzate dai Consulenti del Lavoro

La Fondazione studi dei CdL, con Approfondimento del 22 settembre 2025, analizza le nuove regole del Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotte dal Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025) e, in particolare, le ricadute su professionisti, associazioni e società tra professionisti (STP). 

a cura di

redazione Memento

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La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con l'approfondimento “Cpb: nuove cause di esclusione e cessazione per autonomi, associazioni professionali e Stp” analizza le nuove regole del Concordato Preventivo Biennale introdotte dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), mettendo in luce le principali criticità applicative, come il rischio di disallineamenti temporali tra soci ed enti, che potrebbe bloccare l'adesione al regime o le possibili esclusioni in presenza di ISA approvati ma non applicabili, con conseguenti vuoti normativi.

Quadro normativo

L'art. 9 D.Lgs. 81/2025 del 12 giugno 2025, rubricato “Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale”, ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 13/2024 applicabili dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026.

Le modifiche al sistema del Concordato Preventivo Biennale (CPB) hanno inciso in maniera significativa sulla platea dei soggetti ammessi al regime, in particolare tra i professionisti individuali, le associazioni professionali e le società tra professionisti (STP). Le novità sono applicabili a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026 e si sostanziano nell'introduzione di nuove cause di esclusione e cessazione dal CPB, volte a rafforzare la coerenza tra le posizioni fiscali individuali e quelle degli enti associativi di riferimento. In particolare, sono state introdotte ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal Concordato Preventivo Biennale per i contribuenti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:

- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- società tra professionisti;

- società tra avvocati.

Le nuove cause di esclusione dal CPB

Il Decreto correttivo ha introdotto 2 nuove ulteriori cause di esclusione, anch'esse riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (i.e., 2025).

La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una società tra professionisti ovvero a una società tra avvocati. La disposizione prevede in tal caso l'esclusione dal CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l'associazione, la società tra professionisti o la società tra avvocati partecipata. Ovviamente, è fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati non risultino approvati gli ISA.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l'ente associativo che intenda aderire al CPB: tale facoltà risulta preclusa laddove non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all'ente associativo.

Le nuove cause di cessazione dal CPB

Le due nuove cause di cessazione sono riferibili a situazioni che possono verificarsi nel corso del primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025).

La prima fattispecie si riferisce ai titolari di reddito di lavoro autonomo che contemporaneamente partecipano a un'associazione o a una STP, ovvero a una società tra avvocati. La disposizione prevede la cessazione del CPB per il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove venga meno l'adesione al CPB da parte dell'associazione, della STP o della STA partecipata.

La seconda casistica, speculare alla prima, riguarda, invece, l'ente associativo che abbia aderito al CPB. Per tale soggetto il CPB cessa di produrre i propri effetti laddove, per uno o più dei soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, venga meno l'adesione al CPB.

Aspetti critici

a) Disallineamento temporale nelle scelte tra i soggetti coinvolti: vi potrebbe essere il caso di un professionista oppure di una associazione/STP che abbia già aderito al CPB per il biennio 2024/2025. In questo caso, il professionista oppure l'associazione/STP che non avesse aderito al CPB 2024/2025 non può aderire al CPB 2025/2026 in quanto il soggetto in costanza di CPB 2024/2025 non può accettare la proposta CPB 2025/2026. L'adozione non simultanea del CPB tra soci e enti può comportare blocchi reciproci all'adesione: se un ente è già in CPB per il biennio 2024/2025, i soci non possono aderire per il biennio successivo (2025/2026), generando una situazione di stallo.

b) La scelta per l'adesione al CPB va necessariamente condivisa su tutta la filiera, accorpando associazione, STP o STA e tutti i soci titolari di reddito di lavoro CIRCOLARE APPROFONDIMENTO pag 5 autonomo sullo stesso biennio (es. 2025/2026). Il nuovo assetto impone un coordinamento preventivo tra tutti i soggetti coinvolti. In mancanza di tale concertazione, l'intera struttura (professionisti più ente) rischia l'esclusione o la cessazione dal CPB. Ciò determina un considerevole impegno organizzativo, complicato dal fatto che le differenti condizioni economiche dei professionisti potrebbero rendere l'adesione al CPB economicamente svantaggiosa per alcuni soggetti.

c) Caso in cui per l'attività esercitata dalla associazione, società tra professionisti o società tra avvocati risultino approvati gli ISA, ma non applicabili. L'art 10, c. 1, del D.Lgs. n. 13/2024 prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità accedano al concordato preventivo biennale. Sembra, pertanto, che nel caso sussistano cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, l'accesso al CPB risulti precluso, così pure nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente al biennio di adesione al concordato (es. anno 2024 per il biennio 2025/2026) non sia stato approvato il modello ISA relativo all'attività esercitata. Sembrerebbe possano essere esclusi anche i contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA ai soli fini statistici da come si evince dalla circolare n. 18/E del 2024 risposta 6.9 e dalla risposta n. 109/E del 2025. È proprio il caso del modello ISA DK05U “Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro”, dove il professionista con propria posizione individuale che partecipa anche a una STP non potrà aderire al CPB 2025/2026 in quanto il modello ISA DK05U relativo alla stessa STP risulta approvato, ma non applicabile. La disposizione fa salvo il caso in cui gli ISA non siano approvati, ma nulla specifica in caso di ISA approvati ma non applicabili. Si genera così un vuoto normativo che rischia di creare ingiustificate esclusioni dal CPB.

Fonte: Approfondimento Fondazione studi CdL 22 settembre 2025

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