venerdì 19/09/2025 • 10:24
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con DD 18 settembre 2025 n. 374, ha rideterminato gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con DD 18 settembre 2025 n. 374, ha rideterminato gli importi delle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti.
Il collocamento mirato
La Legge 113/85, così come la Legge 68/99, ha la finalità di promuovere l'inserimento lavorativo dei soggetti particolarmente vulnerabili a causa di una minorazione fisica o psichica (nel caso di specie, la Legge 113/85 è specificamente rivolta ai minorati della vista).
Si definisce collocamento mirato proprio perché è dedicato all'inclusione di categorie particolarmente bisognose di protezione da parte dell'ordinamento. Come indicato dall'art. 2 Legge 68/99, il collocamento mirato consiste in quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Lo scopo è l'integrazione lavorativa, che può essere conseguita soltanto attraverso il diritto ad accedere al lavoro, al quale fa da pendant l'obbligo datoriale di assunzione.
Il contenuto del decreto direttoriale
La Legge 113/85 sulla disciplina del collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti stabilisce, all'art. 10, c. 5, che gli importi delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni contenute nel testo normativo debbano essere adeguati ogni 3 anni in base alla variazione del costo della vita calcolato dall'ISTAT.
Con il DD 18 settembre 2025 n. 374 il direttore generale della Direzione delle politiche attive del Ministero del lavoro ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dalla legge, adeguando gli importi delle sanzioni alla variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025 è stata pari a +7,6% (coefficiente 1,076), come risultante dal sito Istat.
I nuovi importi delle sanzioni
Il DD in commento appena emanato ha ad oggetto le sanzioni introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 10 Legge 113/85.
Nel primo caso, la sanzione viene applicata quando i datori di lavoro privati non effettuino, entro i termini indicati (cioè, entro 60 giorni), la comunicazione dell'avvenuta installazione o trasformazione di centralini telefonici, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
In base alla variazione dell'indice ISTAT, l'importo minimo è aumentato da euro 146,00 ad euro 157,10 e da euro 2.919,84 ad euro 3.141,75.
La seconda ipotesi sanzionatoria concerne i datori di lavoro privati che, pur avendo installato centralini telefonici con almeno cinque linee urbane per cui è previsto l'impiego di uno o più operatori e avendo, di conseguenza, l'obbligo di assumere centralinisti telefonici minorati della vista, non abbiano provveduto. Se il centralino prevede più di un posto di lavoro, almeno il 51% dei posti deve essere riservato a soggetti non vedenti o ipovedenti. La percentuale si calcola sui posti di lavoro astrattamente previsti, non sull'effettivo numero di lavoratori occupati. Sono considerate qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico il profilo di operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela, oppure alla gestione e all'utilizzo di banche-dati o, ancora, al servizio di telemarketing e telesoccorso. In caso di violazione di tale fattispecie, gli importi sanzionatori sono aumentati da euro 29,17 ad euro 31,39 e da euro 116,43 ad euro 125,28.
Fonte: DD 18 settembre 2025 n. 374
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con Mess. 5 settembre 2025 n. 2600 l’INPS dà il via alla seconda fase sperimentale della riforma della disabilità, coinvolgendo altre 9 province: a partire dal 30 settem..
redazione Memento
Approfondisci con
Le aziende con determinate caratteristiche dimensionali hanno l'obbligo di assumere una quota di lavoratori rientranti in categorie considerate meritevoli di tutela (principalmente persone disabili o appartenenti a cate..
Francesco Geria
- Consulente del lavoro in Vicenza - Studio LabortreFrancesco Geria
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.