giovedì 18/09/2025 • 06:00
Con Sent. del 4 settembre 2025 (causa C-203/24) la CGUE ha chiarito che affinché “parte sostanziale” dell'attività lavorativa risulti svolta nello Stato di residenza, debba necessariamente essere raggiunta la soglia del 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione in tale Stato, escludendo la rilevanza di criteri ulteriori.
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Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), un lavoratore residente nei Paesi Bassi, dipendente di una società con sede in Liechtenstein, era impiegato come barcaiolo su un'imbarcazione registrata nei Paesi Bassi ma operante in Belgio, Germania e Paesi Bassi. Nel 2016, la quota di attività dallo stesso svolta nei Paesi Bassi era pari a circa il 22% del totale, dunque inferiore alla soglia del 25% prevista dal Reg. UE 987/2009 per qualificare come “sostanziale” l'attività nello Stato di residenza.
Su richiesta dell'istituzione competente per il Principato del Liechtenstein, l'autorità olandese (SVB) aveva comunque ritenuto di applicare la legislazione olandese di sicurezza sociale, valorizzando non solo i dati quantitativi, ma anche elementi ulteriori: ossia, la residenza del lavoratore, l'immatricolazione della nave nei Paesi Bassi e il fatto che l'armatore dell'imbarcazione fosse ivi registrato e stabilito, pur essendo il datore di lavoro situato in Liechtenstein.
Il lavoratore contestava tale determinazione promuovendo anche un giudizio. Nei gradi merito, veniva confermato l'operato della SVB, sempre sul presupposto che potessero ritenersi rilevanti anche circostanze diverse dall'orario di lavoro ...
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- Consulente del lavoro - Studio Nevio Bianchi & PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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