Nel caso oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), un lavoratore residente nei Paesi Bassi, dipendente di una società con sede in Liechtenstein, era impiegato come barcaiolo su un'imbarcazione registrata nei Paesi Bassi ma operante in Belgio, Germania e Paesi Bassi. Nel 2016, la quota di attività dallo stesso svolta nei Paesi Bassi era pari a circa il 22% del totale, dunque inferiore alla soglia del 25% prevista dal Reg. UE 987/2009 per qualificare come “sostanziale” l'attività nello Stato di residenza. Su richiesta dell'istituzione competente per il Principato del Liechtenstein, l'autorità olandese (SVB) aveva comunque ritenuto di applicare la legislazione olandese di sicurezza sociale, valorizzando non solo i dati quantitativi, ma anche elementi ulteriori: ossia, la residenza del lavoratore, l'immatricolazione della nave nei Paesi Bassi e il fatto che l'armatore dell'imbarcazione fosse ivi registrato e stabilito, pur essendo il datore di lavoro situato in Liechtenstein. Il lavoratore contestava tale determinazione promuovendo anche un giudizio. Nei gradi merito, veniva confermato l'operato della SVB, sempre sul presupposto che potessero ritenersi rilevanti anche circostanze diverse dall'orario di lavoro e dalla retribuzione. Veniva così proposto ricorso per cassazione. La Corte suprema dei Paesi Bassi sospendeva il procedimento e rimetteva alla CGUE, con diverse questioni, la tematica dell'interpretazione della nozione di “parte sostanziale” nonché del periodo temporale da prendere in esame ai fini della determinazione della normativa applicabile. La decisione La CGUE ha esaminato congiuntamente le prime due questioni sottoposte, che riguardano la possibilità di valorizzare circostanze ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 14 p. 8 Reg. UE 987/2009 per stabilire se un lavoratore svolga una “parte sostanziale” della propria attività nello Stato di residenza. In particolare, il giudice di rinvio, richiamando la versione linguistica nazionale che utilizza il termine “anche” in relazione ai criteri indicativi, dubitava che si potessero prendere in considerazione fattori diversi dall'orario di lavoro e dalla retribuzione, quali la residenza del lavoratore, l'immatricolazione della nave o la sede del datore di lavoro. La CGUE osserva, tuttavia, che altre versioni linguistiche dell'art. 14 p. 8 – tra cui quelle tedesca, inglese, francese e lettone – non riportano tale espressione, confermando l'assenza di un'apertura verso criteri ulteriori. Ne consegue che un'interpretazione fondata esclusivamente su una singola versione linguistica non può prevalere, poiché il diritto dell'Unione richiede applicazione uniforme. In presenza di divergenze, infatti, il testo deve essere letto alla luce dell'economia complessiva e della finalità della disciplina. Ora, il Reg. UE 987/2009 non introduce criteri autonomi, ma specifica le modalità di applicazione del Reg. UE 883/2004, che mira ad assicurare criteri chiari e semplici per evitare conflitti di legislazioni. In tale prospettiva, dunque, la nozione di “parte sostanziale” è ancorata a parametri quantitativi oggettivi: orario di lavoro e/o retribuzione. La soglia del 25% costituisce un limite minimo inderogabile. Mentre il mancato superamento di tale soglia non può essere compensato dal ricorso ad altri indizi, pena l'introduzione di incertezza e complessità contrarie alla logica di semplificazione del coordinamento previdenziale. Passando poi alla terza questione, il giudice del rinvio chiedeva quale fosse il periodo temporale da prendere in considerazione per valutare se il lavoratore svolga una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza. L'art. 14 p. 10 Reg. UE 987/2009 stabilisce che le istituzioni competenti devono tener conto della situazione futura prevista per i successivi 12 mesi di calendario. Rimaneva tuttavia incerto se fosse possibile considerare anche periodi precedenti o se il computo dovesse limitarsi alla sola prospettiva futura. La CGUE ha risposto chiarendo che il riferimento normativo alla situazione futura esclude la possibilità di fondare la valutazione su dati passati. In assenza di una disposizione che autorizzi il ricorso a periodi anteriori, dunque, la rilevanza delle modalità pregresse dell'attività può avere valore meramente indiziario, ma non sostitutivo della regola posta dal legislatore unionale. Ciò che conta, infatti, è garantire la prevedibilità del regime applicabile e assicurare che il lavoratore e le istituzioni competenti conoscano in anticipo la legislazione previdenziale di riferimento. Ne consegue che la valutazione deve prendere avvio dall'inizio dell'attività in più Stati membri e coprire i 12 mesi di calendario successivi, senza possibilità di estensione retrospettiva. Tale interpretazione, sottolinea la CGUE, si inserisce nella logica di semplificazione che informa il sistema di conflitto di leggi del Reg. UE 883/2004, evitando soluzioni frammentarie e incerte. Quanto infine alla quarta questione, relativa al margine di discrezionalità delle istituzioni nazionali nel determinare se un lavoratore svolga una parte sostanziale della sua attività nello Stato di residenza, la stessa è stata dichiarata assorbita. L'esclusività dei criteri quantitativi fissati dall'art. 14 p. 8 non lascia infatti spazio a valutazioni ulteriori. La CGUE ha quindi formulato un principio chiaro e di immediata applicazione: per considerare “sostanziale” l'attività svolta nello Stato di residenza è necessario che almeno il 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione ricada in tale Stato. Tale soglia rappresenta un parametro oggettivo e inderogabile, destinato a garantire uniformità e prevedibilità nell'applicazione del diritto dell'Unione. In caso contrario, e dunque quando la percentuale non risulta raggiunta, trova applicazione la regola dell'art. 13 p. 1 lett. b) Reg. UE 883/2004, che individua come legislazione competente quella dello Stato in cui il datore di lavoro ha sede legale o domicilio. La valutazione deve inoltre riferirsi alla situazione futura prevista per i 12 mesi successivi, così da assicurare stabilità al regime previdenziale applicabile ed evitare incertezze dovute a considerazioni ex post o a fattori meramente contingenti. Fonte: Sentenza CGUE 4 settembre 2025 (causa C-203/24)
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Marco Micaroni
- Responsabile Relazioni Industriali di Autostrade per l'Italia s.p.a.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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